Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012. L'accertamento aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, determinati in via analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sulla base della presenza di tre lavoratori non regolarizzati e della rielaborazione del valore aggiunto per addetto. Con l'unico motivo l'Ufficio denunciava violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere la presunzione non precisa e non grave, perché non aveva considerato correttamente la rilevanza probatoria dell'impiego di lavoratori in nero e aveva impropriamente escluso la necessità, per il contribuente, di fornire prova contraria dopo la formazione della presunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nell'accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può desumere maggiori ricavi da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, anche fondate su un solo elemento purché serio e univoco; una volta che tali presunzioni siano reputate idonee, spetta al contribuente offrire prova contraria. La CTR aveva invece svalutato la presunzione ancorandosi in modo improprio alla modesta entità dello scostamento e alla pretesa incertezza del nesso tra lavoro irregolare e maggiori ricavi, in contrasto con i principi sulla prova presuntiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente all'Ufficio l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni semplici, quando ricavi e compensi dichiarati risultino incongruenti rispetto alle condizioni di esercizio dell'attività.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base normativa del recupero induttivo anche ai fini IVA.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, una volta valorizzata la presunzione dell'Ufficio, è onerato della prova contraria e della dimostrazione della correttezza delle dichiarazioni rese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo il fisco può fondare la rettifica anche su una sola presunzione semplice, purché questa sia connotata da gravità e precisione, e, ove necessario, da concordanza con altri elementi.
- La gravità della presunzione non dipende solo dall'ampiezza quantitativa dello scostamento, ma dalla capacità dell'elemento noto di rendere ragionevolmente probabile il fatto ignoto.
- La precisione richiede che il fatto noto e il ragionamento inferenziale siano specifici e storicamente determinati; non è necessario che siano già dimostrati in modo certo gli effetti economici finali del dato indiziario.
- Quando la presunzione dell'Ufficio supera il vaglio di gravità, precisione e concordanza, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria sulla corretta determinazione dei ricavi dichiarati.
- Il giudice di merito non può escludere l'efficacia presuntiva di elementi indiziari solo perché il maggior ricavo quantificato dall'Ufficio appaia modesto rispetto al dichiarato, se la presunzione è comunque idonea a sorreggere l'accertamento.
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