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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03332/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di celebrazione del giudizio di appello, sostenendo che la notifica sarebbe stata eseguita in modo non conforme e quindi nulla. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico, lamentando difetto di motivazione in ordine al dolo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la nullità, se esistente, era al più a regime intermedio e andava eccepita tempestivamente prima della sentenza di appello; ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e non conforme all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla notificazione dell'avviso di appello non integrasse una nullità assoluta e insanabile, ma al più una nullità a regime intermedio, non dedotta tempestivamente nei termini di legge; inoltre ha considerato il secondo motivo aspecifico e privo di sufficiente puntuale indicazione dei profili di criticità della motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    notifica al difensore domiciliatario ex lege

    La notificazione al difensore domiciliatario, ancorché eseguita in una scansione non perfettamente corrispondente a quella ordinaria, è stata ritenuta idonea a preservare la funzione informativa dell'atto e a integrare al più una nullità a regime intermedio.

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità assoluta e insanabile della citazione ricorre solo se la notificazione è omessa oppure eseguita in forme diverse ma comunque inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la mera violazione delle modalità esecutive non basta.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio che attengono al procedimento notificatorio devono essere dedotte tempestivamente prima della pronuncia della sentenza del grado, quindi non per la prima volta in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve consentire di individuare con precisione i punti della decisione censurati e le ragioni della doglianza; la genericità determina inammissibilità.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto introduttivo o dell'avviso di udienza, se eseguita in modo non perfettamente conforme al modello legale ma comunque idoneo a veicolare la conoscenza dell'atto, non integra di regola una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio.
  • Le nullità a regime intermedio relative al procedimento notificatorio devono essere eccepite nel primo momento utile del grado di giudizio, pena la loro sanatoria; non possono essere utilmente prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a consentire il controllo di legittimità; una censura generica sulla motivazione, priva dell'indicazione degli конкретi elementi contestati, è inammissibile.
  • La nullità assoluta della citazione dell'imputato ricorre solo quando la notificazione sia omessa o, pur formalmente eseguita, risulti comunque inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; la sola irregolarità delle modalità esecutive non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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