Cassazione Penale, Sentenza n. 42830/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (eroina, 1.448,57 g) commesso il 20/07/2016. I motivi di ricorso sostenevano: 1) insufficiente e contraddittoria valutazione probatoria circa la disponibilità della droga (la sostanza rinvenuta in un armadio di una stanza che, secondo il difensore, non era in uso al Koci e riportava documenti di terzi); 2) illegittima esclusione delle attenuanti generiche perché l'imputato era incensurato, giovane e si sarebbe comportato correttamente; 3) illegittima confisca della somma di 300 euro per difetto del nesso di pertinenzialità e per comprovata provenienza del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in un sindacato di merito non consentito alla Corte di legittimità (richiesta di rinnovata valutazione delle prove) e che fossero, in ogni caso, manifestamente infondati o aspecifici. Ha confermato che la Corte di appello aveva fornito motivazione logica e coerente circa la disponibilità della sostanza da parte dell'imputato (chiavi dell'appartamento, ricevute Western Union a beneficiario Koci, prenotazione Durazzo-Ancona a suo nome, materiale per il confezionamento e telefoni nella stanza). Quanto alla esclusione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e ha condiviso la valutazione di gravità della condotta del giudice di merito. Sulla confisca la Corte ha osservato che si è trattato di confisca allargata ex art. 85-bis DPR 309/1990 e che la sproporzione della somma rispetto alla capacità economica (assenza di occupazione lecita, irregolarità sul territorio, mancata spiegazione delle somme trasferite) giustificava la misura. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato che la quantità e gli elementi probatori erano idonei a sostenere la responsabilità ai sensi di tale articolo.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiesto dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Cassazione ha ribadito il divieto di sindacare in Cassazione la valutazione di merito dei fatti e delle prove, salvo vizio di diritto.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o consistenti in sindacato di merito, dichiarandoli inammissibili.
Codice penale, art. 240-bis
Citato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Cassazione ha osservato che la confisca disposta non era basata su art. 240-bis ma su disciplina della confisca allargata (art. 85-bis DPR 309/1990), pertanto la censura era malposta.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis
Norma sulla confisca allargata nel contesto dei reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione anche per una somma di modesta entità quando risulta sproporzionata rispetto alla capacità economica e non giustificata.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe
Norma richiamata per il rito di trattazione scritta del giudizio di cassazione; la procedura si è svolta secondo la disciplina indicata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che chiedono una riconsiderazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Per attribuire la disponibilità di sostanze stupefacenti è sufficiente un quadro di elementi concordanti (chiavi dell'immobile, documenti o ricevute a nome dell'imputato, prenotazioni, materiale per il confezionamento, telefoni), anche se la droga è occultata in parti dell'abitazione usate da più persone.
- La contestazione dell'esclusione delle attenuanti generiche richiede censure specifiche e il confronto con le ragioni decisorie del giudice di merito; la mera affermazione di aspecificità o la riproposizione di fatti favorevoli non è sufficiente.
- La confisca allargata può essere disposta anche per somme modeste se risulta sproporzionata rispetto alla capacità economica dell'imputato e in assenza di spiegazioni plausibili sulla provenienza; il giudice di merito deve motivare tale sproporzione.
- Se si vuole impugnare una decisione di merito in Cassazione è preferibile fondare il ricorso su specifiche violazioni di norme di diritto o su carenze motivazionali concrete e circostanziate, evitando censure che si limitino a proporre una diversa lettura probatoria.
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