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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2025, depositata e resa pubblica il 06.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1298/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all'amministrazione il 22 aprile 2025. La sentenza civile aveva imposto al Ministero di erogare alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati. La ricorrente ha evidenziato che, dopo la notificazione del titolo, non era stato compiuto alcun adempimento e che era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse qui esclusa da specifiche ragioni ostative: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'operatività centralizzata della fase finale, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, di modesto importo e a impiego facoltativo, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e, nel caso concreto, ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice nei pertinenti capitoli di bilancio.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il ricorso del Ministero a SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro un'amministrazione statale, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice e attribuendogli il potere di delegare le attività esecutive ad altro dirigente, anche territoriale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, quali la complessità organizzativa e tecnica dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture, l'elevata serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
  • La nomina del commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato costituisce, nel caso concreto, una ragione idonea a escludere l'applicazione dell'astreinte, quando la misura sostitutiva sia ritenuta sufficiente a garantire l'adempimento.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione soccombente, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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