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Sentenza

Sentenza n. 2379/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di parere di compatibilità paesaggistica relativa a opere oggetto di istanza di condono edilizio, con contestuale ordine di rimessione in pristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’8 febbraio 2023 con cui la Soprintendenza di Messina ha respinto la richiesta di compatibilità paesaggistica riferita a opere consistenti nella copertura di un patio preesistente e nella realizzazione di un vano nel giardino pertinenziale, oggetto di domanda di condono presentata nel 2004. Il primo motivo deduceva difetto di motivazione, per genericità del richiamo alla circolare regionale n. 2/2022, mancata descrizione delle opere e omessa correlazione concreta tra le opere e il contesto paesaggistico; venivano inoltre invocati il lungo tempo trascorso, la sovrapposizione dei regimi normativi, il legittimo affidamento derivante da un precedente parere del CGARS e il rischio di disparità di trattamento. Il secondo motivo sosteneva che le opere fossero condonabili ai sensi della legge n. 326/2003, non comportando aumenti di volume o superficie dell’immobile principale. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con memoria del 29 maggio 2026 il ricorrente ha inoltre introdotto una censura relativa all’illegittimo esercizio di poteri repressivi e ripristinatori nell’ambito del procedimento di condono, prospettando la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti introdotti con la memoria del 29 maggio 2026, perché la nuova censura avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale previsto per l’azione e non poteva essere introdotta tardivamente mediante motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il richiamo alla circolare n. 2/2022, unitamente ai riferimenti al D.P.R.S. n. 5098 del 1966 e al D.A. 23 febbraio 2001, è stato considerato sufficiente quale motivazione per relationem. Il lungo tempo trascorso non genera un legittimo affidamento sulla condonabilità o sulla conservazione dell’abuso e non impone una motivazione rafforzata. Il secondo motivo è stato respinto perché, alla luce dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004, dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono in Sicilia è soggetto anche ai limiti statali che escludono la sanatoria per opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico anteriormente alla loro esecuzione, quando siano abusive e non conformi agli strumenti urbanistici. Le condizioni che consentono eccezionalmente la sanabilità devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Poiché le opere sono state ricondotte alle tipologie 1-3, esse sono state ritenute insuscettibili di condono; il parere paesaggistico, in presenza di tale preclusione assoluta, aveva natura vincolata. Il terzo motivo è stato respinto perché, trattandosi di determinazione vincolata, il coinvolgimento partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il giudice ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, ritenendo non annullabile il provvedimento vincolato per violazione di norme procedimentali. Ha inoltre precisato che il terzo periodo del comma 2, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, richiama il secondo periodo e riguarda i provvedimenti discrezionali, non quelli vincolati. L’istanza istruttoria è stata respinta perché inconferente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni interpretative.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento non può essere eluso introducendo tardivamente nuove censure mediante motivi aggiunti.

  • art. 31 c.p.a.

    Il termine decadenziale applicabile all’azione esercitata impedisce l’introduzione tardiva di una nuova censura con memoria o motivi aggiunti.

  • art. 42 c.p.a.

    I motivi aggiunti non possono essere utilizzati per eludere il termine decadenziale proprio del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando individua gli atti richiamati e questi siano conoscibili o messi a disposizione dell’interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il primo periodo si applica ai provvedimenti vincolati. Il terzo periodo, che richiama il secondo periodo in caso di violazione dell’art. 10-bis, è ritenuto applicabile ai provvedimenti discrezionali e non esclude l’operatività del primo periodo per gli atti vincolati.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità introdotta tardivamente con memoria è stata dichiarata irricevibile, senza esame nel merito.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    Il rinvio all’art. 32 d.l. n. 269/2003 riguarda integralmente la disciplina del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Il vincolo paesaggistico, anche se non comporta inedificabilità assoluta, può precludere il terzo condono; le eccezioni richiedono il concorso delle condizioni individuate dalla giurisprudenza.

  • art. 32 l. 47/1985

    È richiamato quale disciplina generale dei limiti alla sanatoria edilizia, coordinata con la disciplina statale del terzo condono.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 252/2022

    Ha escluso che l’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004 consenta il terzo condono in presenza di vincoli relativi in deroga ai limiti dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio in Sicilia, il rinvio operato dall’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lett. d), sicché un vincolo paesaggistico preesistente può impedire la condonabilità anche quando non comporti inedificabilità assoluta.
  • Le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico possono accedere al terzo condono soltanto se ricorrono congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 o 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Quando la disciplina applicabile rende assolutamente insuscettibile di condono l’opera abusiva, il parere dell’autorità paesaggistica ha natura vincolata e non residua uno spazio valutativo favorevole alla sanatoria.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione della domanda di condono non consolida un legittimo affidamento sulla sanabilità dell’opera né impone, di per sé, una motivazione rafforzata del diniego.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sufficiente se individua con chiarezza gli atti richiamati e questi sono conoscibili dall’interessato; il richiamo a una circolare può quindi soddisfare l’obbligo motivazionale.
  • Per un provvedimento vincolato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; i motivi aggiunti non possono inoltre eludere il termine decadenziale dell’azione mediante l’introduzione tardiva di nuove censure.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoVizi formali non invalidantiDecadenza e tardività

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