Sentenza n. 68/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 86/2024, depositata e resa pubblica il 17.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 967/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 06.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 86/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a un beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a erogare complessivamente 2.000 euro, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2024; nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà eseguire il giudicato anche mediante il ricorso, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento idoneo di coazione e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto per quattro anni scolastici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione statale al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un nuovo termine e di predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile dell'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può essere incaricato di utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'Amministrazione pubblica: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla tutela di specifici interessi pubblici.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, nel caso concreto, una ragione sufficiente per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando l'adempimento richieda un procedimento articolato, coinvolga più strutture amministrative e soggetti esterni e il ritardo sia collegato a un contenzioso seriale di eccezionale dimensione.
- La natura non essenziale del beneficio e la sua funzione di incentivo eventuale, anziché di mezzo di sostentamento del beneficiario, possono essere valutate dal giudice dell'ottemperanza tra le ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora.
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