Sentenza del 26/04/2018 n. 1983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rendita catastale - Determinazione di classamento di esercizi sportivi senza fine di lucro - Rilevanza dell'assenza del fine di lucro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della categoria catastale e della rendita di un impianto sportivo. Il ricorrente ha contestato il classamento ritenendo rilevante l’assenza di finalità lucrativa dell’attività esercitata. La normativa catastale distingue infatti tra la categoria C/4, relativa a fabbricati e locali destinati a esercizi sportivi senza fine di lucro, e la categoria D/6, relativa a fabbricati e locali destinati a esercizi sportivi con fine di lucro. L’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, con elementi concreti e specifici, la sussistenza o l’assenza del fine di lucro e le ragioni idonee a giustificare il diverso classamento.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che la finalità lucrativa o non lucrativa della gestione costituisce un elemento rilevante per la determinazione del classamento e della rendita catastale degli impianti sportivi. Ne consegue che l’Ufficio non può attribuire o modificare la categoria catastale senza motivare adeguatamente, sulla base delle concrete caratteristiche della gestione, perché l’attività debba essere considerata lucrativa o non lucrativa e perché sia quindi necessario un diverso classamento.
Norme richiamate
Normativa catastale sulle categorie C/4 e D/6
Categoria C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro; categoria D/6: fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro.
La distinzione tra C/4 e D/6 attribuisce rilevanza catastale alla finalità lucrativa concreta dell’esercizio sportivo. L’assenza di lucro non è quindi un elemento irrilevante, ma può determinare l’appartenenza a una diversa categoria catastale.
Massime di principio
- Nel classamento catastale di un impianto sportivo occorre valutare non solo le caratteristiche fisiche dell’immobile, ma anche la concreta modalità di gestione e l’eventuale finalità lucrativa.
- L’assenza di lucro deve essere verificata in concreto, considerando gli elementi effettivi dell’attività e non soltanto la forma giuridica del gestore o la sua qualificazione statutaria.
- Quando l’Ufficio attribuisce la categoria D/6 o nega la categoria C/4, deve indicare specificamente le ragioni per cui ritiene sussistente una finalità lucrativa.
- Un classamento diverso da quello richiesto o precedentemente attribuito è contestabile se la motivazione dell’Ufficio non dimostra in modo concreto sia la natura lucrativa dell’attività sia la coerenza del nuovo classamento.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la gestione non lucrativa dell’impianto, mentre l’Ufficio ha l’onere di motivare e provare gli elementi contrari.
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