Sentenza n. 2144/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5660/2024 depositata in data 3/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.367,38 lordi, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5660/2024, depositata il 3 febbraio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.367,38 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per la retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il titolo era stato ritualmente notificato, ma il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché distratte in favore dei difensori e non oggetto della domanda proposta in questa sede. La ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, ritenendo comprovata la mancata esecuzione del pagamento dopo il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché, considerati il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e l'entità delle somme pretese, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente al passaggio in giudicato e alla rituale notificazione del titolo, consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione che non abbia eseguito il pagamento dovuto.
art. 7 CCNI del 31 agosto 1999
retribuzione professionale docenti
Costituisce il titolo contrattuale sostanziale della pretesa retributiva riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario; il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione della condanna al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente l'accertamento dell'inottemperanza dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'an né il quantum del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra di avere effettuato pagamenti, neppure parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del pagamento entro un ulteriore termine, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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