Cassazione Civile, Ordinanza n. 00021/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore per il pagamento di una somma dovuta a titolo di rimborso di un mutuo concesso alla debitrice principale. L’opponente aveva visto rigettare l’opposizione e anche la domanda riconvenzionale di restituzione di somme prelevate dal proprio conto corrente in compensazione. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il fideiussore ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 50 T.U.B., sostenendo che la banca non avesse provato il credito con il solo contratto di mutuo e il piano di ammortamento, occorrendo estratti contabili certificati e documentazione della concreta erogazione e del credito residuo, oltre alla c.t.u. richiesta; (2) violazione dell’art. 1956 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la banca non avesse contestato la concessione del mutuo finalizzata al ripianamento di esposizioni pregresse e che ciò dovesse condurre alla liberazione del fideiussore; (3) violazione dell’art. 1853 c.c., sostenendo l’illegittimità della compensazione con un credito non ancora esigibile e comunque riferito a un conto corrente della debitrice principale non ancora chiuso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza non investiva un errore di riparto dell’onere della prova, ma la valutazione delle prove, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; inoltre, per il credito da rimborso di mutuo non era necessaria la prova tipica del saldo di conto corrente ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente la prova del contratto e della consegna della somma mutuata, desumibile dalla quietanza e dalle certificazioni prodotte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in sentenza, secondo cui la fideiussione era stata prestata contestualmente al mutuo, oltre che per difetto di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché muoveva dall’erroneo presupposto che il credito azionato derivasse da un conto corrente, mentre esso traeva origine da un autonomo contratto di mutuo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito le conseguenze dell’inadempimento probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la mera valutazione delle prove offerte.
art. 50 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
La disposizione sulla prova del saldo di conto corrente bancario non si applica al credito per rimborso di mutuo; per quest’ultimo non è necessaria la ricostruzione analitica del rapporto di conto.
art. 1956 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito.
art. 115 c.p.c.
La dedotta mancata contestazione è stata reputata non specificamente dimostrata e comunque incompatibile con l’accertamento fattuale compiuto in sentenza.
art. 1853 c.c.
La compensazione invocata dal ricorrente non rilevava, poiché il credito fatto valere dalla banca non proveniva da un conto corrente, ma da un contratto di mutuo separato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo che formalmente denuncia violazione di legge è inammissibile o infondato se in realtà mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove o l’accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai soli limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
art. 54, comma primo, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma ha ristretto l’ammissibilità del vizio di motivazione deducibile in cassazione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione richiamata per la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito il riparto dell’onere probatorio; se invece si contesta la sufficienza o attendibilità delle prove, la censura investe un apprezzamento di merito.
- Per il credito da rimborso di mutuo la prova non richiede la documentazione tipica del saldo di conto corrente bancario: è sufficiente dimostrare la stipulazione del contratto e la consegna della somma mutuata.
- L’art. 50 T.U.B. opera per la prova dei crediti derivanti da conto corrente bancario, non per i crediti nascendi da un autonomo contratto di mutuo.
- In cassazione è inammissibile il motivo che presupponga una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata e non specificamente censurata nella sentenza impugnata.
- La censura per mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. deve essere specifica e non può risolversi in un’affermazione apodittica, soprattutto se contrasta con l’accertamento fattuale del giudice di merito.
- La compensazione ex art. 1853 c.c. non può essere invocata quando il credito azionato non deriva da un rapporto di conto corrente, ma da un diverso rapporto obbligatorio come il mutuo.
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