Cassazione Penale, Sentenza n. 27740/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28/01/2025 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione del magazzino. La ricorrente articola quattro motivi: 1) vizio di motivazione e illegittimità dell'ammissibilità dell'appello in relazione alla mancata prova della piena ed esclusiva titolarità dei beni e alla presunta apparente motivazione del Tribunale; 2) violazione del principio di proporzionalità del sequestro (discrepanza tra valore cautelato e valore immobilizzato, rischio di paralisi economica della società); 3) incompetenza del Tribunale monocratico e conseguente perdita di efficacia del sequestro per mancata rinnovazione da parte del collegio (richiesta di lettura estensiva dell'art. 27 c.p.p.); 4) ammissibilità dell'impugnazione dell'ordine di vendita all'asta dei beni sequestrati e contestazione della decisione del Tribunale di considerare la questione estranea al riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nel merito il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale che ha ricostruito i rapporti tra Italia Market e Aigostar (uso della stessa sede, piattaforma comune, trasferimenti di attività e personale, cessioni immobiliari, contiguità gestionale) e ha sottolineato l'assenza di prova della piena ed esclusiva titolarità dei beni da parte di Italia Market, aggravata dalla natura 'a rinfusa' del magazzino e dalla genericità della richiesta di restituzione. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il quarto per genericità e inidoneità delle censure (impossibilità per il terzo di contestare i presupposti della misura oltre a dimostrare la titolarità), il terzo sulla base del principio che il Tribunale è ufficio unitario e che la diversa composizione (monocratica versus collegiale) non comporta invaldità degli atti né incompetenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
disciplinante il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali; la nozione di violazione include errores in iudicando e vizi tali da rendere nulla o incomprensibile la motivazione
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina delle misure cautelari reali; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti e alle forme dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto regolare l'uso dell'istituto e la valutazione dei relativi elementi probatori
art. 27 cod. proc. pen.
La difesa invocava estensione dell'incompetenza 'per qualsiasi causa' al caso di provvedimento monocratico; la Corte ha escluso l'applicabilità, richiamando la giurisprudenza che considera il Tribunale ufficio unitario e non riconosce incompetenza tra composizioni del medesimo ufficio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà nell'applicare la sanzione di 3.000 euro
art. 23 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio che l'incompetenza nel dibattimento è dichiarata con sentenza; usato per distinguere i rimedi in caso di incompetenza formale
art. 33-septies cod. proc. pen.
Citato per spiegare che l'inosservanza delle regole sulla composizione del Tribunale comporta ordinanza di trasmissione e non invalidità degli atti
art. 33-nonies cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che l'inosservanza della composizione collegiale o monocratica non determina inutilizzabilità delle prove acquisite
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati deve provare la propria effettiva ed esclusiva titolarità o disponibilità dei beni; senza tale prova le censure sull'esistenza dei presupposti del sequestro non sono ammesse
- In Cassazione contro ordinanze cautelari (art. 325 c.p.p.) è consentito ricorrere solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; la mancanza di prova e la genericità delle censure portano a inammissibilità o infondatezza
- La valutazione sulla riconducibilità dei beni a soggetti collegati (contiguità di sede, piattaforme, trasferimenti di attività e personale) può giustificare il mantenimento del sequestro se il terzo non dimostra la netta separazione e la titolarità esclusiva
- La differenza tra Tribunale monocratico e collegiale non costituisce di per sé motivo di incompetenza né invalida gli atti: il Tribunale è considerato ufficio unitario e le irregolarità di composizione non determinano l'inutilizzabilità delle prove
- Le censure generiche sulla proporzionalità del sequestro e sulle misure di gestione del compendio (es. vendita all'asta) sono vulnerabili se il terzo non dettaglia la propria posizione di titolarità e non fornisce conteggi o inventari puntuali
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