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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-254/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019. — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Durata massima settimanale del lavoro – Periodo di riferimento – Carattere mobile o fisso – Deroga – Funzionari di polizia. — Causa C-254/18

Giurisprudenza europea62018CJ0254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare periodi di riferimento fissi o mobili per calcolare la media dell’orario settimanale. Tuttavia, quando si ricorre a periodi fissi, devono esistere meccanismi che impediscano, nei periodi di sei mesi a cavallo tra due blocchi successivi, il superamento della soglia media di 48 ore. La soluzione tiene conto dell’obiettivo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e del fatto che la Francia aveva applicato la deroga dell’articolo 17, paragrafo 3, per la polizia nazionale.

Periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di lavoro: gli Stati membri possono prevedere periodi fissi di calendario, purché siano assicurati meccanismi che impediscano il superamento della media di 48 ore su ogni periodo di sei mesi, anche a cavallo tra periodi successivi.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, lettera b), 16, lettera b), e 19, primo comma, della direttiva 2003/88 debbano essere interpretati nel senso che impongono un periodo di riferimento "mobile" per il calcolo della durata media settimanale del lavoro, oppure se lasciano agli Stati membri la scelta tra periodo mobile e periodo fisso; e, in caso di periodo mobile obbligatorio, se la deroga dell’articolo 17 consenta di incidere anche sul carattere mobile del periodo di riferimento oltre che sulla sua durata.

Principio di diritto

La direttiva 2003/88 non osta a una normativa nazionale che, per il calcolo della durata media settimanale del lavoro, utilizzi periodi di riferimento fissi di calendario anziché mobili, a condizione che essa preveda meccanismi idonei a garantire che, in ogni periodo di sei mesi che si estenda su due periodi fissi successivi, la durata media massima di 48 ore settimanali sia comunque rispettata. Il carattere fisso del periodo è quindi ammesso, purché non comprometta l’effettiva tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 6, lettera b), direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 16, lettera b), direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 17, paragrafo 3, lettera b), direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 19, primo comma, direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 2 direttiva 89/391/CEE

Periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di lavoro

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État francese nell’ambito di una controversia tra un sindacato di quadri della sicurezza interna e le autorità francesi. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva 2003/88 del sistema francese che calcola la media dell’orario settimanale su semestri di calendario fissi per il personale attivo della polizia nazionale.

Fatti e procedimento principale

Il sindacato ricorrente ha chiesto l’annullamento della disposizione nazionale che, per gli agenti di polizia in servizio attivo, prevede che la durata settimanale del lavoro, comprese le ore straordinarie, non possa superare in media 48 ore su un periodo di un semestre dell’anno civile. Secondo il ricorrente, il diritto dell’Unione richiederebbe invece un periodo di riferimento mobile, cioè un periodo la cui decorrenza cambi nel tempo.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2003/88 e i suoi articoli:

  • articolo 6, lettera b), che fissa il limite della durata media dell’orario di lavoro a 48 ore per ogni periodo di 7 giorni;
  • articolo 16, lettera b), che consente agli Stati membri di prevedere un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi;
  • articolo 17, paragrafo 3, lettera b) e c), che consente deroghe per talune attività, tra cui quelle di guardia, sorveglianza e continuità del servizio;
  • articolo 19, primo comma, che consente, in certi casi, di estendere il periodo di riferimento fino a sei mesi. Viene inoltre richiamata la direttiva 89/391/CEE, in particolare l’articolo 2, e il suo rapporto con la disciplina dell’orario di lavoro.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se la direttiva imponga un periodo di riferimento necessariamente mobile oppure lasci agli Stati membri la scelta tra periodo mobile e fisso;
  • se, qualora il periodo debba essere mobile, la deroga dell’articolo 17 possa incidere anche sul carattere mobile del periodo oltre che sulla sua durata.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo degli articoli 16 e 19 della direttiva 2003/88 non dice nulla sul carattere fisso o mobile del periodo di riferimento. Neppure il contesto normativo consente di ricavare una soluzione univoca.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che la nozione di "periodo di riferimento" è autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata uniformemente. Il riferimento alla sentenza Maio Marques da Rosa non impone di leggere il termine "fisso" come sinonimo di periodo necessariamente agganciato al calendario civile: in quel precedente la Corte si riferiva alla durata del periodo, non al suo ancoraggio a date fisse.

La Corte pone quindi l’accento sull’obiettivo della direttiva 2003/88: garantire una tutela effettiva della sicurezza e della salute dei lavoratori. In questa prospettiva, sia i periodi fissi sia quelli mobili sono, in sé, compatibili con la direttiva, perché consentono di verificare il rispetto della media massima di 48 ore. Tuttavia, i periodi fissi possono generare, soprattutto se consecutivi, situazioni in cui un lavoratore accumula orari intensi a cavallo tra due periodi, superando in media il limite di 48 ore su un arco di tempo equivalente a un periodo mobile di pari durata.

Nel caso francese, il problema è particolarmente rilevante perché lo Stato ha sia utilizzato il limite massimo di 48 ore, sia fatto ricorso alla deroga dell’articolo 17, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 19, primo comma, estendendo il periodo di riferimento a sei mesi. Per questo motivo, l’uso di periodi fissi è ammissibile solo se l’ordinamento nazionale prevede meccanismi idonei a garantire che, in ogni periodo di sei mesi a cavallo tra due periodi fissi successivi, la media delle 48 ore sia comunque rispettata.

La Corte richiama anche i principi di equivalenza ed effettività, sottolineando che il giudice nazionale deve verificare che i rimedi interni consentano di far cessare tempestivamente eventuali pratiche non conformi all’articolo 6, lettera b), della direttiva.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 6, lettera b), l’articolo 16, lettera b), e l’articolo 19, primo comma, della direttiva 2003/88 non ostano a una normativa nazionale che preveda periodi di riferimento fissi di calendario per calcolare la durata media settimanale del lavoro, purché tale normativa contenga meccanismi atti a garantire il rispetto della soglia media di 48 ore durante ogni periodo di sei mesi che attraversi due periodi fissi successivi.

Principio affermato

Il diritto dell’Unione non impone che il periodo di riferimento sia mobile; consente anche un periodo fisso, ma solo a condizione che il sistema assicuri effettivamente, senza lacune tra periodi consecutivi, il rispetto del limite medio di 48 ore settimanali su tutto l’arco rilevante. La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore resta il criterio decisivo di compatibilità della disciplina nazionale.

Come è indicizzato

Materieorario di lavorosicurezza e salute dei lavoratorifunzione pubblicapoliziaderoghe ai limiti dell’orario di lavoro

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