Cassazione Penale, Ordinanza n. 16176/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma esclusivamente con riferimento alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non investisse profili sindacabili in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva motivato sul punto in modo logico, coerente e puntuale.
Norme richiamate
È il reato per il quale risulta pronunciata la condanna impugnata; la decisione di merito non viene sindacata nel suo nucleo, poiché il ricorso attacca solo la dosimetria della pena.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sola congruità del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo logico e puntuale sulla determinazione della pena.
- Il vizio di motivazione non è configurabile se la doglianza si risolve in una richiesta di diversa valutazione del merito, senza evidenziare reali illogicità, contraddizioni o violazioni di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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