Cassazione Civile, Ordinanza n. 40616/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione ai fini Irpef, Iva e Irap per l'impiego in nero di tre dipendenti. Dopo un primo contenzioso e un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva accolto l'appello dei contribuenti annullando integralmente gli avvisi, ritenendo che l'Ufficio non avesse considerato i costi documentati relativi alla manodopera. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione delle norme sul processo tributario e degli artt. 277 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR, una volta riscontrata l'illegittimità sostanziale della pretesa, non avrebbe potuto limitarsi ad annullare l'atto ma avrebbe dovuto rideterminare il tributo dovuto nel merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: quando il giudice ritiene invalido l'avviso di accertamento per ragioni non meramente formali, non può limitarsi all'annullamento, ma deve riesaminare la pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande. Poiché la CTR, pur avendo accertato l'esistenza di costi documentati, aveva annullato integralmente l'accertamento assumendo che la rideterminazione del quantum spettasse solo all'Ufficio in sede amministrativa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato solo per dare conto della corretta instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato insieme alle altre norme processuali tributarie a fondamento del motivo di ricorso.
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore della CTR nella gestione dell'impugnazione dell'atto impositivo.
art. 63 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri del giudice tributario in sede di rinvio.
art. 277 c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sul merito della pretesa e non limitarsi all'annullamento.
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare la mancata pronuncia sulla corretta rideterminazione della pretesa tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio dedotto in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo non si esaurisce nella verifica della sua legittimità formale: il giudice è chiamato a una decisione di merito sostitutiva della pretesa fiscale.
- Se l'avviso di accertamento è ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice tributario non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la fondatezza della pretesa e, se necessario, rideterminarla nei limiti delle domande delle parti.
- Quando in sede di rinvio la Cassazione demanda una nuova valutazione della fattispecie presuntiva, il giudice di rinvio deve attenersi a tale perimetro e non può sostituirlo con un semplice annullamento dell'atto impugnato.
- Nel giudizio tributario la determinazione del quantum debeatur non è riservata in via esclusiva all'Ufficio in sede amministrativa, potendo essere compiuta anche dal giudice adito in funzione sostitutiva.
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