Circolare numero 179 del 10-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la procedura informatica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 L. 29/1979, estendendola a nuove tipologie di pratiche e introducendo nuovi codici di contribuzione. Vengono disciplinate le modalità di acquisizione e calcolo dei contributi da trasferire all’INPDAI, dei contributi da ricongiungere presso le casse professionali e di specifiche fattispecie come riscatti CD/CM, periodi di lavoro in Libia, contribuzione a percentuale artigiani/commercianti e contribuzione svizzera. La circolare interviene inoltre sulla gestione del superstite, amplia le possibilità di consultazione durante l’elaborazione e fornisce istruzioni operative dettagliate per la compilazione dei pannelli e degli elaborati.
Modifiche alla procedura di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 per trasferimenti contributivi, INPDAI e casse professionali
Modifiche alla procedura di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979
La circolare illustra un insieme di aggiornamenti alla procedura informatica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le innovazioni riguardano sia l’ampliamento delle fattispecie trattabili sia la gestione di specifiche contribuzioni da trasferire o ricongiungere, con istruzioni operative puntuali per le sedi.
Ambito delle modifiche e finalità
La procedura viene integrata per consentire la gestione di ulteriori tipologie di pratiche e per migliorare la trattazione e la consultazione dei dati durante l’elaborazione. In particolare, vengono introdotte funzionalità per:
- memorizzare pratiche diverse da quelle già gestite;
- acquisire nuovi codici di tipo contribuzione;
- memorizzare i dati anagrafici del superstite;
- consultare le pratiche anche nelle fasi di calcolo e stampa;
- distinguere le pratiche telematiche da quelle cartacee.
Nuove tipologie di pratiche trattabili
La procedura viene adattata per la memorizzazione delle pratiche di trasferimento all’ENPALS ex D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e delle pratiche di computo nel Fondo pensioni dello Stato ex D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Sono inoltre predisposte applicazioni specifiche per:
- il calcolo dei contributi da trasferire all’INPDAI ex art. 5 L. 15 marzo 1973, n. 44;
- il calcolo delle ricongiunzioni presso le casse professionali ex art. 1 L. 5 marzo 1990, n. 45.
Per l’acquisizione di tali pratiche devono essere utilizzati i nuovi codici istituiti con la circolare n. 156 del 10 giugno 1992 relativa alla base anagrafica GPA.92.
Nuovi codici di "tipo contribuzione" e criteri di segnalazione
La circolare introduce specifiche modalità di codifica per alcune contribuzioni particolari da trasferire ex art. 5 L. 29/1979.
Riscatti CD/CM ex art. 11 L. 233/1990
I contributi riscattati dai coltivatori diretti e mezzadri ai sensi dell’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 devono essere segnalati in giornate con il codice "R233". Per tali importi:
- nel campo "importo" va indicato l’ammontare dell’onere di riscatto, esclusi gli eventuali interessi;
- nel campo "annotazioni" va riportata la data del pagamento in unica soluzione o della prima rata;
- è opportuno indicare nelle tre righe destinate alle eventuali comunicazioni la data di presentazione della domanda di riscatto.
Periodi di lavoro dipendente in Libia ex art. 4 L. 166/1991
I contributi relativi a periodi di lavoro dipendente svolti in Libia e riconosciuti ai sensi dell’art. 4 della legge 5 giugno 1991, n. 166 devono essere contraddistinti dal codice "RLIB" e trattati secondo le norme comuni. Per tali importi:
- nel campo "importo" va indicata la riserva matematica determinata secondo i criteri della circolare n. 248 del 25 ottobre 1991;
- nel campo "annotazioni" va riportata la data della domanda di rimborso o della richiesta di riconoscimento.
La circolare chiarisce inoltre tre casi possibili in relazione all’art. 2 L. 29/1979:
- se l’assicurato ha riscattato un periodo senza chiedere il rimborso dell’onere, nel TRC 01 bis va evidenziata la somma versata a titolo di riscatto secondo la circolare n. 505/79;
- se l’assicurato ha chiesto sia il rimborso dell’onere di riscatto sia il riconoscimento dei periodi, nel TRC 01 bis va evidenziata la somma imputata alla GIAS con la data della richiesta di riconoscimento; la data non può essere spostata al momento del riscatto, perché la L. 166/1991 non prevede retroattività;
- se l’assicurato non ha mai chiesto il riscatto e domanda il riconoscimento di un periodo lavorato in Libia, nel TRC 01 bis va indicata la somma imputata alla GIAS con la data della domanda di riconoscimento.
Contribuzione a percentuale artigiani e commercianti
Per i contributi a percentuale versati nelle gestioni speciali artigiani e commercianti da titolari di impresa con o senza collaboratori, la circolare richiama la disciplina della legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, comma 10, e della legge 26 febbraio 1982, n. 54. Le sedi devono trasferire, per le ricongiunzioni non ancora definite, oltre al contributo fisso, anche i contributi relativi alla quota di reddito attribuita a ciascun collaboratore.
Ai fini della determinazione di tali contributi è necessario acquisire dal titolare una dichiarazione con cui egli attesti se e in quale misura intenda ripartire il reddito relativo alla contribuzione a percentuale versata fino al giugno 1990. Deve essere utilizzato il modello ART/COM-233, opportunamente modificato nell’intestazione dell’ufficio e integrato con il riferimento alla pratica di ricongiunzione.
Prima di formulare la richiesta, l’operatore deve verificare presso l’ufficio pensioni se la ripartizione del reddito sia già stata effettuata in occasione della liquidazione della pensione del titolare o di un collaboratore. La copia della dichiarazione del titolare deve essere tempestivamente inserita nell’apposita evidenza.
Per la contribuzione a percentuale successiva al 30 giugno 1990, che potrà essere oggetto di ricongiunzione solo dopo cinque anni da tale data, la circolare rinvia a ulteriori istruzioni.
Operativamente, l’addetto deve:
- emettere l’estratto contributivo del titolare;
- calcolare, per ciascuno degli anni compresi fra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il contributo a percentuale;
- tenere conto che il contributo dovuto dagli artigiani era pari al 4% e quello dei commercianti al 4,20%, con minimo di lire 50.000 e massimo di lire 2.000.000;
- determinare l’importo del contributo a percentuale con la formula indicata, considerando il reddito e la percentuale di ripartizione del reddito attribuita al collaboratore.
Nel pannello di acquisizione vanno indicati:
- tipo contributo: ART o COM;
- periodo: nel formato GGMMAA;
- numero contributi: mesi coperti;
- importo: importo del contributo a percentuale precalcolato;
- tipo: codice "T" per titolare e "C" per collaboratore.
Contributi per lavoro in Svizzera dei pubblici dipendenti
Per i contributi relativi a lavoro in Svizzera di pubblici dipendenti, gli accordi internazionali prevedono che l’Istituto, quale organismo di collegamento, riscuota e trasferisca le somme trasmesse dalla Cassa svizzera all’amministrazione pubblica secondo le modalità dell’art. 2 L. 29/1979. Tali somme devono essere trasferite con modello TRC 01, evidenziando l’importo con il codice "RLEG", indicando il periodo in settimane e specificando nelle comunicazioni che si tratta di contribuzione svizzera.
Gestione del superstite
Nel pannello anagrafico dell’assicurato è stato inserito un ulteriore campo per indicare con la lettera "S" la presenza del superstite, nei casi in cui l’assicurato sia deceduto dopo la presentazione della domanda di ricongiunzione o trasferimento contributi. Se è indicato il codice "S", dopo l’aggiornamento del pannello anagrafico viene proposto un secondo pannello, già precompilato con i dati dell’assicurato, per acquisire quelli del superstite.
La circolare precisa che:
- il campo indirizzo del superstite deve essere sempre acquisito, anche se coincide con quello dell’assicurato deceduto;
- il pannello successivo serve esclusivamente alla raccolta dei dati del superstite.
Consultazione delle pratiche e pratiche telematiche
Le modifiche consentono di consultare le pratiche anche durante le fasi di elaborazione. Nel primo pannello la procedura visualizza in chiaro:
- i motivi della reiezione, per le pratiche respinte;
- la denominazione della SAP alla quale la pratica è stata eventualmente trasferita.
Per le pratiche trasmesse per via telematica la circolare prevede una distinzione esplicita rispetto a quelle cartacee. In particolare:
- sul pannello anagrafico compare la dicitura "pratica telematica" sopra il campo "esito";
- i campi "data domanda", "riferimento ente" ed "ente" sono precompilati e non modificabili;
- sugli elaborati compare l’indicazione che i dati sono stati trasmessi per via telematica, con conseguente assenza dell’obbligo di invio della documentazione cartacea all’ente destinatario.
Istruzioni operative per il calcolo dei contributi da trasferire all’INPDAI e alle casse professionali
Le implementazioni della procedura "art. 2 L. 29/79" permettono di determinare automaticamente:
- gli importi da trasferire all’INPDAI ai sensi dell’art. 5 L. 44/1973;
- gli importi da ricongiungere presso le casse professionali ai sensi dell’art. 1 L. 45/1990.
La circolare rinvia all’allegato 1 per le istruzioni operative e agli allegati 2 e 3 per i fac-simile degli elaborati emessi.
Attivazione della procedura e gestione dei pannelli
Per l’accesso all’archivio si rinvia alle istruzioni della circolare n. 156 del 10 giugno 1992 sulla base anagrafica GPA.92. In tale contesto:
- deve essere attivato il programma 408 per la ricerca o l’eventuale acquisizione della posizione anagrafica;
- successivamente viene proposto l’eventuale elenco delle pratiche presenti in archivio;
- in caso di selezione di una pratica o di scelta per l’acquisizione di una nuova pratica, viene richiamato automaticamente il programma 3955.
Compilazione del pannello dati dell’assicurato
Il pannello di acquisizione dei dati della pratica relativa all’assicurato è quello già in uso nella procedura art. 2 L. 29/79, con le modifiche già richiamate. I campi principali sono descritti come segue:
- dati anagrafici: precompilati dalla procedura;
- tipo e numero pratica: precompilati;
- esiste il superstite: precompilato con "N", da modificare in "S" in presenza di superstite;
- data domanda: da acquisire;
- riferimento: numero di riferimento della pratica dell’ente;
- gestione: 1=OBG, 2=CD/CM, 3=ART, 4=COM; per le pratiche di trasferimento all’INPDAI il campo è precompilato con "1";
- ente: precompilato per il trasferimento all’INPDAI; da compilare con l’indicazione della cassa professionale nei casi di trasferimento ex L. 45/1990;
- numero INPS: facoltativo;
- data esito ed esito: compilati automaticamente.
Compilazione del pannello del superstite
Quando è presente il codice "S", la procedura propone un pannello dedicato ai dati del superstite, già precompilato nella parte relativa all’assicurato. L’operatore deve inserire:
- cognome e nome del superstite;
- data e luogo di nascita, se conosciuti;
- indirizzo, sempre obbligatorio anche se identico a quello dell’assicurato.
Acquisizione dei contributi e chiusura della pagina
Dopo l’acquisizione dei dati anagrafici e, se necessario, del superstite, viene proposto il pannello di acquisizione dei periodi contributivi. I dati vanno inseriti secondo le regole previste per le ricongiunzioni ad altri enti ex art. 2 L. 29/1979.
La circolare precisa che, terminata l’acquisizione dei periodi oggetto di trasferimento, la pagina va chiusa digitando il codice 999999 nel campo "dal". Dopo l’invio:
- viene richiesto l’inserimento di eventuali annotazioni relative alla riga di contribuzione;
- per i contributi riscattati, la data di pagamento in unica soluzione o della prima rata deve essere obbligatoriamente indicata nelle annotazioni;
- successivamente viene richiesto l’inserimento di eventuali comunicazioni libere all’ente.
Profili di rilievo per l’operatore
La circolare ha un taglio eminentemente operativo: disciplina la codifica dei casi particolari, chiarisce il trattamento dei contributi riscattati e riconosciuti, regola la gestione di pratiche telematiche e superstiti, e fornisce criteri tecnici per la compilazione dei campi del pannello. Per l’operatore è essenziale verificare la corretta imputazione delle somme e delle date, poiché in alcuni casi, come per la L. 166/1991, la data della richiesta di riconoscimento non può essere retrodatata al momento del riscatto.
Punti principali
Aggiornamenti della procedura ex art. 2 L. 29/1979
La procedura di ricongiunzione dei periodi assicurativi viene modificata e integrata per trattare ulteriori tipi di pratiche, memorizzare i dati del superstite, eliminare i limiti di consultazione durante le fasi di calcolo e stampa, e introdurre nuovi codici per specifiche contribuzioni. Le nuove funzioni riguardano anche le pratiche di trasferimento all’ENPALS, di computo nel Fondo pensioni dello Stato, di trasferimento contributi all’INPDAI e di ricongiunzione presso le casse professionali.
Nuove tipologie di pratiche e accesso alla procedura
La procedura consente la memorizzazione delle pratiche di trasferimento all’ENPALS ex D.P.R. 1420/1971 e di computo nel Fondo pensioni dello Stato ex D.P.R. 1092/1973. Sono inoltre introdotte le applicazioni per il calcolo dei contributi da trasferire all’INPDAI ex art. 5 L. 44/1973 e per la ricongiunzione presso le casse professionali ex L. 45/1990. Per l’acquisizione dei nuovi tipi di pratica devono essere utilizzati i codici istituiti con la circolare n. 156 del 10 giugno 1992 sulla base anagrafica GPA.92.
Nuovi codici di tipo contribuzione
Per i contributi riscattati dai CD/CM ai sensi dell’art. 11 L. 233/1990 va usato il codice "R233"; il campo importo deve riportare l’onere di riscatto al netto degli eventuali interessi e nelle annotazioni va indicata la data del pagamento in unica soluzione o della prima rata. Per i periodi di lavoro dipendente in Libia riconosciuti ex art. 4 L. 166/1991 va usato il codice "RLIB", indicando come importo la riserva matematica secondo la circolare n. 248 del 25 ottobre 1991 e nelle annotazioni la data della domanda di rimborso o di riconoscimento. Per i contributi relativi a lavoratori in Svizzera va usato il codice "RLEG" con indicazione del periodo in settimane e nota che si tratta di contribuzione svizzera.
Contribuzione a percentuale artigiani e commercianti
Per gli anni dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1990, la circolare disciplina il calcolo e la segnalazione della contribuzione a percentuale versata nelle gestioni speciali artigiani e commercianti. In presenza di familiari collaboratori, il titolare dell’impresa deve rendere una dichiarazione sulla ripartizione del reddito ai fini della contribuzione a percentuale, utilizzando il modello ART/COM-233. Le sedi devono verificare l’eventuale ripartizione già acquisita presso l’ufficio pensioni e conservare copia della dichiarazione. Per la contribuzione successiva al 30 giugno 1990 la circolare rinvia a successive istruzioni.
Gestione del superstite
Viene introdotto nel pannello anagrafico dell’assicurato un campo per indicare con la lettera "S" la presenza del superstite nei casi di decesso dell’assicurato dopo la presentazione della domanda di ricongiunzione o trasferimento. In presenza del codice "S" la procedura propone un pannello aggiuntivo per acquisire i dati anagrafici del superstite, che devono includere sempre anche l’indirizzo, pure se coincidente con quello dell’assicurato deceduto.
Consultazione durante le elaborazioni e pratiche telematiche
La procedura consente ora la consultazione delle pratiche anche durante le fasi di elaborazione. Nel primo pannello vengono mostrati in chiaro i motivi del rigetto delle pratiche respinte o la denominazione della SAP cui la pratica è stata eventualmente trasferita. Le pratiche ricevute per via telematica sono chiaramente distinte da quelle cartacee: sul pannello anagrafico compare la dicitura "pratica telematica", i campi data domanda, riferimento ente ed ente risultano precompilati e non modificabili, e sugli elaborati è riportata l’indicazione che i dati sono stati trasmessi telematicamente, senza necessità di invio della documentazione cartacea.
Calcolo dei contributi da trasferire all’INPDAI e alle casse professionali
Le implementazioni della procedura consentono di determinare automaticamente gli importi da trasferire all’INPDAI ai sensi dell’art. 5 L. 44/1973 e quelli da ricongiungere presso le casse professionali ai sensi dell’art. 1 L. 45/1990. La circolare rinvia agli allegati operativi per le modalità di utilizzo della procedura e ai fac-simile degli elaborati emessi nei casi trattati.
Istruzioni operative per la compilazione dei pannelli
Le istruzioni operative disciplinano l’attivazione della procedura tramite programma 408 per la ricerca o l’acquisizione della posizione anagrafica e il successivo richiamo del programma 3955. Vengono precisati i campi del pannello dati dell’assicurato: dati anagrafici e tipo/numero pratica precompilati, campo superstite con codice "N" o "S", data domanda, riferimento, gestione, ente, numero INPS facoltativo, data esito ed esito compilati automaticamente. In caso di superstite, il pannello successivo deve essere compilato con le sue generalità e indirizzo.
Compilazione dei periodi contributivi e annotazioni
Nel pannello di acquisizione dei dati contributivi devono essere indicati tipo contribuzione, periodo, numero contributi, importo, tipo e annotazioni. La procedura mostra esempi di compilazione e prevede la chiusura della pagina con il codice 999999 nel campo "dal". Dopo la chiusura, viene richiesto l’inserimento delle annotazioni relative alla riga di contribuzione e, successivamente, delle eventuali comunicazioni all’ente. Per i contributi riscattati l’indicazione della data di pagamento in unica soluzione o della prima rata nelle annotazioni è obbligatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 lug 1992Circolare numero 177 del 10-7-1992
- Circolare · 10 lug 1992Circolare numero 178 del 10-7-1992
- Circolare · 9 lug 1992Circolare numero 175 del 9-7-1992
- Circolare · 9 lug 1992Circolare numero 176 del 9-7-1992
- Circolare · 8 lug 1992Circolare numero 170 del 8-7-1992
- Circolare · 8 lug 1992Circolare numero 171 del 8-7-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →