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Circolare

Circolare numero 178 del 10-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni per il recupero dei contributi sospesi per effetto della crisi politico-istituzionale jugoslava nelle province di Trieste e Gorizia e in alcuni comuni della provincia di Udine. I contributi devono essere pagati in sei rate mensili uguali e consecutive, senza interessi né altri oneri, a partire dal 31 luglio 1992. In caso di mancato o tardivo pagamento di una o più rate si applicano le sanzioni civili previste dalla legge 48/1988, calcolate dal 1 agosto 1992 fino all’effettivo pagamento. La circolare disciplina anche le modalità contabili di versamento, distinguendo tra i contributi già contraddistinti nel DM 10/2 con codice N923 e i casi relativi a DM 10 con scadenza 20 agosto 1991 e 20 novembre 1991, da versare con modelli D.M. 20 Reg. e imputare al conto GPA 54/51.

Recupero in sei rate mensili dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro

Recupero dei contributi sospesi dei datori di lavoro

La circolare, a scioglimento della riserva richiamata nella circolare n. 281 del 9 dicembre 1991, detta le istruzioni operative per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a favore dei datori di lavoro interessati dagli eventi collegati alla crisi politico-istituzionale jugoslava nelle province di Trieste e Gorizia e in alcuni comuni della provincia di Udine. Il documento disciplina sia il piano di rientro sia le modalità contabili e amministrative di riscossione.

Modalità di recupero e termini di pagamento

I contributi sospesi devono essere recuperati in sei rate mensili uguali e consecutive, senza interessi né altri oneri, con decorrenza dal mese di luglio 1992. La scadenza operativa indicata è il 31 luglio 1992 per la prima rata.

La circolare precisa che l’eventuale mancato pagamento, anche parziale, o il ritardo nel pagamento di una o più rate comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 48/1988. In tale ipotesi, le somme aggiuntive decorrono dal 1 agosto 1992 fino al giorno dell’effettivo versamento.

Modalità di versamento per i contributi già distinti nel DM 10/2 con codice N 923

Per le somme già contraddistinte nel mod. DM 10/2 con il codice "N 923", il pagamento delle rate deve avvenire tramite bollettino di conto corrente postale previsto per le "Riscossioni varie". L’importo di ciascuna rata deve essere pari ad almeno 1/6 della somma complessiva soggetta a recupero.

Sul retro del bollettino devono essere riportati:

  • la matricola aziendale;
  • il riferimento "art. 1 D.L. 369/91 e L. 17/1992";
  • il numero della rata versata (rata n. 1, rata n. 2, ecc.).

Istruzioni contabili

Ricevuta la contabile con i relativi bollettini, l’Ufficio per la contabilità deve registrare la riscossione, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, imputando la somma al conto GPA 54/80. Deve inoltre eseguire immediatamente lo storno fuori cassa da GPA 54/80 a GPA 06/51.

Per tale operazione devono essere utilizzati gli stessi estremi del mod. SC 7/24 di carico, poiché la movimentazione del conto GPA 54/80 determina la registrazione nell’archivio di controllo contabile. L’Ufficio deve poi aggiornare il partitario del conto di credito e trasmettere i bollettini all’Ufficio riscossione contributi per l’archiviazione.

Caso particolare dei DM 10 con scadenza 20 agosto 1991 e 20 novembre 1991

Se l’importo da rateizzare riguarda mod. DM 10 con scadenza 20 agosto 1991 o 20 novembre 1991, anche quando tali modelli siano stati presentati come insoluti o parzialmente insoluti, e rientrino nell’ambito della legge n. 17/1992 di conversione del D.L. n. 369/1991, il versamento delle rate deve essere effettuato tramite modd. D.M. 20 Reg..

In questo caso, la contabilizzazione deve avvenire sul conto GPA 54/51.

Definizione dell’inadempienza senza sanzioni

Al momento del pagamento dell’ultima rata, la definizione dell’inadempienza senza addebito di sanzioni è resa possibile soltanto dopo il caricamento di una lira, a titolo di oneri accessori, nella sezione a debito del record gestionale. Successivamente deve essere attivato il controllo di definibilità manuale con opzione 2.

Punti principali

Recupero dei contributi sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere recuperati in sei rate mensili, uguali e consecutive, senza aggravio di interessi o altri oneri, con decorrenza dal mese di luglio 1992 e quindi dal 31 luglio 1992.

Sanzioni per omesso o tardivo pagamento

Se il datore di lavoro non paga una o più rate, oppure le paga in ritardo, sull’importo omesso si applicano le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 48/1988. Le somme aggiuntive decorrono dal 1 agosto 1992 fino alla data del pagamento effettivo.

Modalità di versamento per i contributi già codificati N923

Le rate devono essere versate tramite bollettino di conto corrente postale previsto per le "Riscossioni varie", per un importo pari ad almeno un sesto della somma complessiva degli importi già contraddistinti nel mod. DM 10/2 con codice "N 923". Sul retro del bollettino devono essere indicati matricola aziendale, riferimento all’art. 1 del D.L. 369/91 e alla L. 17/1992, nonché il numero della rata.

Registrazioni contabili e archiviazione

Ricevuta la contabile con i bollettini, l’Ufficio per la contabilità deve imputare la somma riscossa al conto GPA 54/80 e registrare immediatamente lo storno fuori cassa da GPA 54/80 a GPA 06/51, usando per lo storno gli stessi estremi del mod. SC 7/24 di carico. L’Ufficio deve aggiornare il partitario del conto di credito e trasmettere i bollettini all’Ufficio riscossione contributi per l’archiviazione.

Casi relativi a DM 10 con scadenze 20 agosto 1991 e 20 novembre 1991

Se l’importo da rateizzare riguarda mod. DM 10 con scadenza 20 agosto 1991 o 20 novembre 1991, anche se presentati come insoluti o parzialmente insoluti e rientranti nella legge n. 17/1992 di conversione del D.L. n. 369/1991, il versamento delle rate deve avvenire tramite modelli D.M. 20 Reg. e deve essere imputato al conto GPA 54/51.

Chiusura della posizione senza sanzioni

Al pagamento dell’ultima rata la definizione dell’inadempienza senza addebito di sanzioni è resa possibile previo caricamento di una lira, a titolo di oneri accessori, nella sezione a debito del record gestionale e successiva attivazione del controllo di definibilità manuale (opzione 2).

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