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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25491/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una rapina. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo denunciava un asserito travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'autore del fatto, sostenendo che la successiva identificazione da parte della polizia non avrebbe escluso l'errore nella ricostruzione; il secondo chiedeva il riconoscimento di un'attenuante, ma la Corte richiama la necessità della rituale offerta reale ai fini del suo ottenimento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata, quindi generici o apparenti e non idonei a formulare una effettiva critica di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i due motivi erano indeducibili perché meramente ripetitivi di questioni già vagliate e disattese in appello con argomentazioni corrette. In particolare, la doglianza sul travisamento è stata ritenuta superata dalla successiva identificazione dell'imputato da parte delle forze dell'ordine sulla base del vestiario rinvenuto, identico a quello indossato dall'autore della rapina nelle immagini registrate; quanto all'attenuante invocata, la Corte ha richiamato la necessità di una rituale offerta reale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e idonee a costituire una effettiva critica della decisione impugnata; motivi meramente ripetitivi, generici o apparenti sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di travisamento della prova non è configurabile quando la censura non scalfisce la complessiva ricostruzione probatoria, specie se la sentenza si fonda anche su elementi ulteriori e convergenti di identificazione dell'imputato.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante invocata dalla difesa è necessaria la rituale offerta reale, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva priva dei presupposti formali richiesti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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