Sentenza n. 368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n.746/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti contro l'ingiunzione di demolizione di gazebo e contro il silenzio sull'istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sei gazebo realizzati su area privata, costituiti da moduli strutturalmente indipendenti, collegati da una pavimentazione omogenea e complessivamente destinati a formare una superficie utilizzabile di circa 100 metri quadrati. I manufatti erano stati inoltre chiusi lateralmente con pannelli scorrevoli in vetro e dotati di copertura leggera. Il Comune di Polistena, ritenendo che l'intervento non fosse temporaneo o precario, ma destinato a soddisfare esigenze permanenti e idoneo a determinare un aumento della volumetria, aveva adottato un'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. L'area ricadeva in zona omogenea A1, soggetta a prescrizioni urbanistiche che imponevano il rispetto degli ingombri planimetrici degli edifici esistenti e il mantenimento delle aree a verde privato. La società aveva inoltre presentato un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sulla quale il Comune non si era pronunciato. In appello sono stati riproposti i motivi relativi alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza e alla lesione del legittimo affidamento; alla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia e alla possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, anche in relazione al mutamento di destinazione d'uso in zona A; nonché alla violazione dell'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 per omessa acquisizione del previo parere dell'amministrazione statale competente ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della rimozione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi d'appello. La società appellante ha dichiarato, con memoria depositata il 12 gennaio 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha prodotto fotografie attestanti l'avvenuta esecuzione dell'ingiunzione di demolizione del 6 novembre 2019. Tale sopravvenuta esecuzione dell'ordine e la conseguente carenza di interesse alla decisione hanno determinato la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base normativa processuale per la definizione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali applicabili.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato per la decisione in forma semplificata o comunque per la definizione del giudizio.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'istanza di accertamento di conformità presentata dalla società, sulla quale il Comune non aveva fornito riscontro.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Invocato dall'appellante per sostenere la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia.
art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001
Invocato dall'appellante in relazione alla necessità del previo parere dell'amministrazione statale per valutare l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della rimozione.
l. 241/1990
Richiamata dall'appellante in relazione ai doveri di lealtà e correttezza dell'amministrazione e alla tutela del legittimo affidamento.
Massime di principio
- L'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione impugnata, quando determina il venir meno dell'utilità concreta di una pronuncia sul ricorso, comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità dell'appello.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, accompagnata da elementi documentali idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione dell'ordine amministrativo impugnato, è sufficiente a fondare la declaratoria di improcedibilità quando non residui alcuna utilità pratica derivante dall'esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte contro l'ingiunzione di demolizione e contro il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità.
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