Cassazione Penale, Sentenza n. 33595/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Isernia (sezione riesame) che aveva rigettato l'appello del PM contro il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti degli indagati (ipotesi di associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio). In cassazione il PM lamentava omissione di valutazione, sostenendo che alcune ipotesi di riciclaggio (in particolare il capo GG) sub flusso 42, attribuito a Barbetti Anna) costituivano la fattispecie piu grave e quindi avrebbero dovuto determinare la competenza territoriale, chiedendo annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il PM, in sede di legittimità, ha invocato un motivo non corrispondente a quelli posti a sostegno dell'appello al giudice del riesame (mutamento dell'impostazione sulla fattispecie piu grave rispetto a quanto dedotto in appello). La Corte ha richiamato il principio devolutivo del giudizio di appello e l'impossibilita di proporre in cassazione censure non dedotte nel grado precedente, applicando l'art. 606 cod.proc.pen. (comma terzo). Conseguenza: ricorso dichiarato inammissibile; nulla è stato modificato rispetto all'ordinanza del Tribunale di Isernia.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione sintetica del motivo di ricorso (esposizione del motivo unico di cassazione).
art. 606 cod. proc. pen. (comma terzo)
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso in cassazione quando esso deduca censure diverse o non previamente dedotte nei gradi di impugnazione, in particolare per la limitazione della cognizione alle questioni e ai motivi effettivamente sviluppati nel grado precedente.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) il giudizio d'appello è devolutivo: il giudice d'appello conosce la causa entro i limiti dei motivi di impugnazione proposti; in cassazione possono essere esaminati solo i vizi effettivamente dedotti nei gradi precedenti.
- Non è possibile cambiare l'impostazione faticiologica (es. indicare una diversa "fattispecie piu grave" per determinare la competenza territoriale) soltanto in cassazione se tale questione non era stata dedotta in appello: ciò comporta inammissibilità.
- Per determinare la competenza territoriale sulla base del "reato piu grave" occorre che tale qualificazione sia proposta e sostenuta tempestivamente nei motivi di impugnazione; le contestazioni sulla gravità relativa dei capi devono emergere già nel grado di appello.
- Il PM (o la parte che impugna) deve formulare in modo completo e coerente tutte le doglianze rilevanti fin dal primo grado utile, per non precludersi la possibilità di ottenerne il riesame nelle sedi successive.
- La Corte di legittimità controlla il rispetto delle regole procedurali di devoluzione e di ammissibilità dei motivi: argomentazioni nuove o mutate rispetto al precedente grado non vengono esaminate e determinano il rigetto per inammissibilità.
- Nelle contestazioni complesse e plurime (più capi e più indagati) è necessario esplicitare chiaramente quale fatto si ritiene "più grave" e perchè, collegando l'eccezione di competenza a quel dato preciso, altrimenti la controversia sulla competenza può rimanere irrisolta.
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