Sentenza n. 5427/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 3905/2023, pubblicata il 4.10.2023, del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera dal servizio prestato dall’anno scolastico 1998/1999 e al pagamento di € 32.476,62, oltre interessi e regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che l’Amministrazione scolastica non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, del 4 ottobre 2023, non impugnata e passata in giudicato, notificata al Ministero il 6 ottobre 2023. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, considerando il servizio prestato nella scuola primaria e secondaria dall’anno scolastico 1998/1999; aveva inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento di € 32.476,62, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale, e alla regolarizzazione contributiva. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento degli obblighi pecuniari era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire entro 90 giorni la ricostruzione della carriera riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, il servizio svolto nella scuola primaria e secondaria dall’anno scolastico 1998/1999, nonché di pagare € 32.476,62 e gli interessi legali dalla rispettiva scadenza al saldo, applicando la prescrizione quinquennale secondo quanto stabilito nel giudicato: sono esclusi gli interessi sorti prima del quinquennio antecedente la notificazione, il 10 novembre 2022, del ricorso al giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; questi potrà insediarsi, su nuova istanza della ricorrente, e dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, quantificata negli ulteriori interessi al tasso legale sulle somme complessivamente non corrisposte, dal novantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o commissariale. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale somma va determinata nella misura degli ulteriori interessi, da computarsi sempre al tasso legale, su quanto complessivamente non ancora corrisposto alla ricorrente, assumendo per la bisogna quale dies a quo il novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. N. 8 del 2021).
La penalità di mora è determinata applicando ulteriori interessi al tasso legale sulle somme non corrisposte, a partire dal novantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento, spontaneo o eseguito dal commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Per il caso di eventuale persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Amministrazione, il quale dietro nuova apposita istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi 90 (novanta) giorni l’esatta esecuzione del giudicato nei termini sopra chiariti.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, stabilendone l’incarico e il termine per l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997
relativamente all’obbligo di pagamento delle somme è decorso quindi il termine di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/96, convertito con legge n. 30/1997.
Il TAR rileva che è decorso il termine previsto per l’adempimento dell’obbligo pecuniario, sicché non sussisteva un ostacolo temporale all’attivazione dell’ottemperanza.
Massime di principio
- La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanna un’amministrazione produce nei suoi confronti un obbligo conformativo ed esecutivo: l’Amministrazione deve attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto, adempiendo a tutte le statuizioni del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato il persistente inadempimento e decorso il termine legale applicabile all’adempimento pecuniario, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega.
- La penalità di mora può essere quantificata in ulteriori interessi legali sulle somme non corrisposte, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento; la nomina o l’insediamento del commissario non esclude il potere dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente.
- In sede di ottemperanza, le modalità di calcolo degli interessi dovuti in forza del giudicato devono rispettare i limiti prescrizionali espressamente stabiliti dalla pronuncia da eseguire.
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