Sentenza n. 877/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento con contestuale richiesta di risarcimento del danno, del provvedimento notificato tramite p.e.c. in data 06.07.2022 emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, per mezzo del quale l'Ente comunicava “parere negativo” alla richiesta di concessione della deroga, ai sensi del d.m. 18 marzo 1996, per un aumento della capienza a 4973 posti del Palazzetto dello Sport Fiumara, sito in Genova, Via Lungomare Canepa n. 155, nonché di ogni ulteriore atto e/o successivo – anche di contenuto ignoto – in merito alle successive ed eventuali decisioni assunte dall'Amministrazione e di ogni altro atto e/o provvedimento anche di contenuto ignoto, con riserva di proporre motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Prefettura sulla richiesta di deroga, ai sensi del d.m. 18 marzo 1996, per l'aumento della capienza di un palazzetto dello sport a 4.973 posti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 6 luglio 2022, con il quale era stato espresso parere negativo sulla richiesta di concessione della deroga prevista dal d.m. 18 marzo 1996 per l'aumento della capienza del Palazzetto dello Sport Fiumara di Genova a 4.973 posti. Nel ricorso era stata proposta anche una domanda di risarcimento del danno, con impugnazione di ogni ulteriore atto connesso o successivo, anche non conosciuto, e riserva di motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 28 maggio 2026, la società ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia depositata dalla società, anche indipendentemente dalla sua idoneità a integrare una rinuncia formale al ricorso, è stata ritenuta idonea a costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La causa è stata quindi definita in rito, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti né della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e dell'adesione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione versata in atti, a prescindere dalla sua idoneità a integrare gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La manifestazione della volontà di rinunciare al ricorso può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la declaratoria di improcedibilità, anche se non presenta tutti i requisiti formali della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la volontà di rinunciare al ricorso, anche quando non integri una rinuncia formalmente perfezionata, può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse risulta dagli atti processuali, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare nel merito i vizi dedotti e le eventuali domande consequenziali.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e di adesione dell'amministrazione, le spese possono essere compensate.
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