Ordinanza n. 3613/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, notificata il 23 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato il 21 maggio 2024, con conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Il giudice ha esaminato sommariamente le censure nella fase cautelare e ha ritenuto non sufficientemente fondate le doglianze, rilevando, da un lato, l’insufficienza e l’approssimazione dell’asseverazione presentata ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022, per la carenza di dati sul requisito economico dell’impresa, in particolare quanto a capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario, e, dall’altro, la mancanza del requisito alloggiativo, poiché la certificazione di idoneità alloggiativa non risultava ancora presentata presso l’ufficio tecnico del Comune di Roma.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti sufficienti profili di fondatezza delle censure sulla base delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase cautelare. In particolare, ha valorizzato l’inadeguatezza dell’asseverazione relativa ai requisiti economici dell’impresa e la mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia della revoca del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
L’asseverazione prevista dalla disposizione deve fornire dati sufficienti e attendibili sul requisito economico dell’impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata sulla base del sommario esame della controversia e respinta per l’insufficienza dei profili di fondatezza delle censure.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, anche alla luce delle risultanze istruttorie, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza nel sommario esame proprio della fase incidentale.
- L’asseverazione richiesta per dimostrare il requisito economico dell’impresa non può limitarsi a indicazioni approssimative, ma deve contenere dati adeguati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario.
- La mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa impedisce di ritenere integrato il requisito alloggiativo necessario ai fini dell’autorizzazione all’ingresso.
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