Cassazione Civile, Sentenza n. 15602/2021 del 04/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda principale di accertamento del diritto di riscatto agrario (prelazione) su fondi venduti con due atti distinti nel 1999, sostenendo che la suddivisione della vendita e la contemporanea stipula di contratti di affitto fossero operazioni fraudolente dirette ad eludere il diritto di prelazione. Denunciavano altresì vizi nella valutazione probatoria della Corte d'appello (rilevanza della CTU, unitarietà aziendale, nesso teleologico tra affitti e vendite) e la violazione di norme civilistiche attinenti alla nullità o inefficacia di atti negoziali qualora idonei a eludere la legge sulla prelazione agraria. In sede di ricorso incidentale la resistente (Cingolani) aveva sollevato questioni sulla prova della qualità di eredi di alcuni appellanti e sulla necessità di rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Per il ricorso principale è stata decisiva un'irregolarità procedurale: i ricorrenti non avevano validamente riservato il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2015 (mancava la dichiarazione di riserva verbalmente in udienza o un foglio separato allegato al verbale, né era stata notificata la riserva alla controparte); il mero deposito telematico della dichiarazione nel fascicolo d'ufficio non sostituisce le forme di riserva previste e non produce l'effetto di rendere conoscibile la riserva di gravame. Il Collegio ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, quando una sentenza decide una domanda senza definire l'intero giudizio, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva, se non allegata al verbale della prima udienza successiva o non notificata alla controparte, non realizza l'effetto della riserva d'impugnazione. Quanto al ricorso incidentale, è risultato inammissibile per carenza dei requisiti formali (mancanza di esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366 c.p.c.); i singoli motivi sostanziali sono comunque ritenuti non idonei alla censura in cassazione (fatti di merito non sindacabili, discrezionalità giudice sul rinnovo della CTU, onere della prova sulla qualità di erede attenuato quando la controparte ha tardivamente eccepito). È stata disposta la compensazione delle spese di cassazione e rilevato l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 129 disposizioni attuative c.p.c.
Stabilisce le forme per la riserva di impugnazione differita (dichiarazione orale in udienza, dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale, o notifica). La Corte ha ritenuto che tali modalità sono tassative e che il mero deposito nel fascicolo d'ufficio non sostituisce l'allegazione al verbale o la notifica.
art. 366 comma 1 n.3 c.p.c.
Imposta il contenuto minimo del ricorso per cassazione (fra cui esposizione sommaria dei fatti). La Corte ha escluso l'ammissibilità del ricorso incidentale che non conteneva tale esposizione.
art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Legittima le censure in cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha rilevato che molte doglianze erano in realtà questioni di merito non rimediabili in sede di legittimità.
artt. 1344, 1418, 1419, 2729 c.c.
Norme civilistiche rilevanti per valutare la validità degli atti negoziali e la prova delle cause di nullità/frode. I ricorrenti invocavano tali norme per sostenere la nullità o inefficacia delle vendite frazionate; la Corte però non ha potuto entrare nel merito per ragioni di ammissibilità e perché molte valutazioni erano di fatto.
legge 8 febbraio 1965 n. 590 (norme sulla prelazione agraria)
Disciplina il diritto di riscatto/prelazione agraria e le condizioni per il suo esercizio. La questione centrale del caso riguardava l'interpretazione della norma alla luce di operazioni negoziali volte, secondo i ricorrenti, ad eluderla; la Corte ha rimarcato che l'accertamento della frode sostanziale richiede valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
legge 28 dicembre 1971 n. 817
Norme integrative in materia di regolamentazione agraria/prelazione, richiamate dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di presupposti ostativi. La Corte non ha modificato la valutazione di merito operata dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova. La Corte ha ricordato che l'onere di provare la qualità di erede grava sul soggetto che agisce in quella qualità, ma che tale onere può attenuarsi se la controparte eccepisce tardivamente la mancanza di legittimazione.
art. 23 comma 8-bis D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio per assenza di richiesta di discussione orale e adozione della decisione in forma di sentenza per la rilevanza della questione; norma procedurale emergenziale richiamata per la modalità di trattazione.
DPR 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1-quater e legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 comma 17
Norme sul contributo unificato e sull'ulteriore importo dovuto per determinate impugnazioni. La Corte ha rilevato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo da parte dei ricorrenti ammessi alla cassazione e poi rigettati.
Massime di principio
- La riserva di impugnazione per cassazione contro una sentenza non definitiva deve essere effettuata con le forme previste dall'art. 129 disp. att. c.p.c.: dichiarazione orale in udienza, dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale, o notifica alla controparte; il semplice deposito nel fascicolo d'ufficio non è sufficiente a porre in essere la riserva.
- Un ricorso incidentale deve contenere, per essere ammissibile, l'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; il mero rinvio al ricorso principale può rendere il ricorso incidentale inammissibile.
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare questioni di fatto o valutazioni probatorie di merito quali l'unitarietà aziendale, la stima dei fondi o la sussistenza di un nesso teleologico fra più negozi: tali censure sono inammissibili se fondate su apprezzamenti di fatto del giudice di merito.
- L'onere della prova della qualità di erede grava sul soggetto che agisce in quella qualità, ma se la controparte solleva l'eccezione tardivamente (dopo aver accettato il contraddittorio senza contestazioni) l'onere di prova viene, in pratica, alleggerito e l'eccezione può essere ritenuta inefficace.
- La prova per dimostrare una presunta frode alla normativa sulla prelazione agraria richiede un accertamento probatorio concreto e specifico; l'uso di argomentazioni meramente ricostruttive o generiche non è sufficiente in sede di legittimità.
- La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può essere esclusa o ritenuta nulla se basata su documenti assunti al di fuori del contraddittorio; la rinnovazione della CTU resta discrezionale del giudice di merito e la sua mancata concessione è scrutinabile con difficoltà in cassazione.
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