Sentenza del 23/06/2017 n. 4334 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE - SENTENZA - ONERE FISCALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria assoggettabilità agli obblighi tributari, comprese le conseguenze derivanti dalla qualità di sostituto d'imposta, sostenendo che l'apertura della procedura fallimentare potesse escludere o limitare la sua responsabilità per l'imposta di registro, l'obbligazione solidale e gli eventuali obblighi sanzionatori conseguenti all'attività d'impresa.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. La sentenza ha affermato che il fallimento non priva l'imprenditore della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario né della qualità di sostituto d'imposta. Pertanto, egli resta destinatario degli obblighi fiscali, anche sanzionatori, derivanti dall'attività d'impresa e dalla definitività dell'atto impositivo. La procedura concorsuale incide sulle modalità di riscossione e sull'amministrazione del patrimonio, ma non elimina il rapporto tributario né gli obblighi già sorti.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e dell'obbligazione solidale
L'obbligazione tributaria e la responsabilità solidale connesse all'imposta di registro non vengono meno per il solo fatto dell'assoggettamento del contribuente alla procedura fallimentare.
Disciplina del sostituto d'imposta
Lo status di sostituto d'imposta e i relativi obblighi fiscali permangono anche dopo l'apertura della procedura fallimentare.
Massime di principio
- L'apertura del fallimento o di un'altra procedura concorsuale non cancella la soggettività tributaria dell'imprenditore né gli obblighi fiscali già sorti.
- Il contribuente sottoposto a procedura concorsuale può restare responsabile anche degli obblighi del sostituto d'imposta e delle relative sanzioni, se l'atto impositivo è divenuto definitivo.
- La procedura concorsuale riguarda principalmente la gestione e la riscossione dei debiti secondo le regole concorsuali, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare o far valere il rapporto tributario.
- Per valutare una situazione analoga occorre distinguere tra nascita dell'obbligazione tributaria, definitività dell'accertamento e modalità concorsuali di riscossione: il fallimento incide soprattutto su quest'ultimo profilo.
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