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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3079/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva respinto l'istanza di ammissione al credito presentata dalla Nuova Tuttomare s.r.l. per euro 116.566,89 nei confronti della IAS s.r.l., sequestrata nel procedimento di prevenzione. La ricorrente denunciava: carenza e contraddittorietà della motivazione (omessa valutazione della documentazione che provava l'anteriorità del credito rispetto al sequestro e la buona fede), errore nell'attribuzione di un rapporto di parentela con i proposti (la decisione si sarebbe basata su una omonimia), contraddittorietà circa l'effetto di sentenze territoriali su punti rilevanti e violazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 per mancata motivazione in ordine alla strumentalità del credito rispetto ad attività illecite

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per incompletezza motivazionale. Ha constatato che il Tribunale aveva fondato il rigetto sull'esistenza di un rapporto di parentela tra la legale rappresentante e i prevenuti senza aver considerato la documentazione difensiva che contestava tale parentela (apparente confusione con omonima). Avendo il decreto inoltre riconosciuto che i crediti erano sorti anteriormente al sequestro, la mancata verifica della non strumentalità e della buona fede risultava viziata. Pertanto la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Agrigento per un nuovo esame con motivazione completa sulle questioni sollevate

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione), art. 59

    comma 1; comma 6; comma 9

    L'art. 59 disciplina l'opposizione e la formazione dello stato passivo e il decreto che decide sull'opposizione è impugnabile per cassazione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il ricorso per cassazione avverso il decreto dell'art. 59 non è limitato alla sola violazione di legge e può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., compreso il vizio di motivazione

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52

    L'art. 52 riguarda le condizioni per l'ammissione dei crediti allo stato passivo e la valutazione della strumentalità del credito rispetto ad attività illecite. La Corte ha richiamato la necessità che il Tribunale motivi adeguatamente la valutazione della strumentalità e della buona fede del creditore, soprattutto se il credito è sorto anteriormente al sequestro

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27

    Gli artt. 10 e 27 disciplinano l'impugnabilità delle misure di prevenzione e in alcuni casi limitano il ricorso per cassazione alla violazione di legge. La Corte ha distinto la disciplina prevista per l'art. 59, ritenendo che non si applichi la limitazione degli artt. 10 e 27 all'opposizione allo stato passivo

  • cod. proc. pen., art. 606

    L'art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha affermato che, in relazione all'art. 59 d.lgs. 159/2011, sono proponibili anche i motivi di vizio di motivazione

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 35

    Richiamato per distinguere il giudice delegato che forma lo stato passivo e l'organo che decide sulle opposizioni, sottolineando l'unitarietà del regime delle misure di prevenzione

Massime di principio

  • Avverso il decreto che decide sull'opposizione alla formazione dello stato passivo (art. 59 d.lgs. 159/2011) il ricorso per cassazione può essere proposto anche per vizio di motivazione, non essendo limitato alla sola violazione di legge
  • Quando un decreto esclude l'ammissione di un credito per presunta strumentalità collegata a rapporti di parentela, il giudice deve accertare con motivazione specifica l'esistenza e la rilevanza di tale parentela; l'errata identificazione della persona o la mancata valutazione della documentazione probatoria costituiscono vizi che comportano annullamento e rinvio
  • La sola circostanza che un credito sia sorto anteriormente al sequestro non esonera il Tribunale dall'analisi puntuale della strumentalità rispetto all'attività illecita e della buona fede/incolpevole affidamento del creditore; tali elementi devono essere adeguatamente motivati
  • La mancanza di una motivazione completa e adeguata su punti decisivi del ragionamento (identità delle parti, buona fede, strumentalità) conduce all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame
  • In procedimento di prevenzione patrimoniale è essenziale distinguere tra diritto di credito e diritti reali o domande di restituzione: l'impugnabilità e la portata del controllo di legittimità possono variare, ma resta fermo l'obbligo di motivazione del giudice rispetto ai presupposti che giustificano esclusioni dal riparto

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