Cassazione Penale, Sentenza n. 1874/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Buttafuoco ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere emessa il 10/02/2020; ha dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente colpa grave sulla base di intercettazioni e valutazioni del giudice delle indagini preliminari, purché la sentenza di merito (assoluzione irrevocabile) aveva ritenuto la prova di identificazione insufficiente e contraddittoria. Ha altresì censurato la valorizzazione, da parte della Corte di appello, del silenzio dell'indagato nell'interrogatorio, nonostante la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che esclude rilevanza riparativa dell'esercizio della facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che l'ordinanza impugnata è affetta da carenza motivazionale poiché non ha adeguatamente confrontato le ragioni dell'assoluzione con gli elementi posti a base della misura cautelare e ha riproposto acriticamente le valutazioni del giudice della cautela. Ha inoltre richiamato la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che esclude la rilevanza, ai fini della riparazione, dell'esercizio della facoltà di non rispondere, e ha rilevato l'erronea valorizzazione del silenzio quale giustificazione per il rigetto. In presenza di tali vizi l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio; La Corte di cassazione ha altresì demandato alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di stupefacenti, indicata come titolo dell'accusa originaria alla base della misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme di legittimità invocate come motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge)
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alla disciplina cautelare e alla verifica dei presupposti della misura; la Corte segnala che la valutazione degli indizi deve essere coerente con l'esito del giudizio di merito
art. 314 c.p.p.
"L'esercizio da parte dell'imputato della facolta di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
La modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.188/2021 stabilisce che il silenzio dell'imputato non può essere usato a danno del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione non può quindi valorizzare l'avvalersi della facoltà di non rispondere come elemento ostativo alla riparazione
art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.
Riconosce all'imputato la facoltà di non rispondere; la Corte precisa che l'esercizio di tale facoltà non può incidere negativamente sulla riparazione dell'ingiusta detenzione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Delega di adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 che ha modificato l'art. 314 c.p.p.; la Corte ne ricava il divieto per il giudice della riparazione di attribuire rilievo al silenzio dell'imputato
Direttiva (UE) 2016/343
Fonte comunitaria a cui si è ispirato il d.lgs. n.188/2021 per rafforzare aspetti della presunzione di innocenza e protezione del diritto di difesa
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione assolve per insufficienza o contraddittorietà della prova riguardante l'identificazione, il giudice della riparazione non può riproporre acriticamente le valutazioni cautelari senza confrontarsi con le ragioni dell'assoluzione
- Il giudice della riparazione ha autonomia nella valutazione del compendio indiziario, ma deve motivare esplicitamente il rapporto tra gli elementi su cui si fondò la misura cautelare e le conclusioni del giudice di merito; l'assenza di tale confronto può determinare l'annullamento dell'ordinanza di rigetto
- La scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere considerata elemento ostativo al diritto alla riparazione, in virtù della modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021; pertanto il giudice deve basare la decisione su altri elementi non esclusi dalla sentenza di merito
- Il giudice della riparazione può rivalutare fatti penalmente irrilevanti o elementi non esclusi dal giudice di merito ai fini della riparazione, ma non può ritenere l'esistenza di fatti espressamente esclusi o neutralizzati nella sentenza di assoluzione
- In presenza di carenze motivazionali o di mancato esame delle ragioni che hanno portato all'assoluzione, la decisione di rigetto va annullata e la corte territoriale deve riesaminare la domanda fornendo adeguata motivazione sul rapporto tra misura cautelare e esito del merito
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