Cassazione Penale, Sentenza n. 4949/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/09/2024 del Tribunale di Gela che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena (sentenza n. 435/2013) per sopravvenienza di nuovi delitti e per incompatibilità della sospensione con precedente condanna. Il ricorrente contestava, in sintesi, che la revoca fosse stata decisa senza una specifica domanda del PM su quelle precise circostanze (violazione del principio della domanda e del contraddittorio) e denunciava violazioni di norme di procedura e carenze motivazionali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: (1) il procedimento d'esecuzione è comunque fondato su una richiesta di parte ma tale richiesta può essere integrata in udienza e il giudice dell'esecuzione può decidere su domande presentate dopo l'atto introduttivo purché sia rispettato il contraddittorio; il ricorrente non ha dimostrato che la Procura non avesse effettivamente dedotto le ulteriori circostanze in sede di rinvio; (2) inoltre il Collegio ha rilevato che l'ordinanza impugnata ha indicato un'ulteriore autonoma causa di revoca (art. 168, comma 2, cod. pen.) relativa a fatti commessi il 28/02/2014 e valutati incompatibili con la sospensione; tale motivo non è stato contestato in Cassazione e quindi non poteva essere censurato d'ufficio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
prevede la revoca della sospensione condizionale: n.1 per la commissione di nuovo delitto nei termini previsti; comma 2 consente la revoca discrezionale quando la nuova condanna renda incompatibile il beneficio
art. 163 cod. pen.
stabilisce che il termine quinquennale decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio; da ciò deriva che non sono rilevanti reati commessi anteriormente a tale data ai fini del n.1 dell'art.168
art. 666 cod. proc. pen.
il giudice dell'esecuzione procede su richiesta del PM, dell'interessato o del difensore; la richiesta deve comunque contenere gli elementi essenziali (petitum e causa petendi) e può essere dichiarata inammissibile se manifestamente infondata o riproposizione
art. 609 cod. proc. pen.
in sede di legittimità non sono rilevabili d'ufficio questioni non dedotte e specificamente impugnate dalla parte; pertanto decisioni di merito non censurate restano valide
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione decide di norma sulla domanda introduttiva: non può emettere provvedimenti d'ufficio al di fuori delle ipotesi tassative; tuttavia la domanda può essere integrata in udienza e il PM può formulare richieste ulteriori purché sia garantito il contraddittorio
- Per la revoca automatica ex art. 168, comma 1, n.1, conta la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione (art.163, comma 1): i delitti commessi prima di tale data non possono essere usati per la revoca sotto quella specifica causa
- La revoca facoltativa ex art. 168, comma 2, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione quando la nuova condanna o la gravità/indole del reato rendono incompatibile il beneficio; tale motivo è distinto e può sostenere la revoca anche se la causa automatica non ricorre
- In Cassazione non vengono esaminate questioni non dedotte con specificità nel ricorso o non supportate dall'allegazione dei relativi atti di udienza: chi impugna deve dimostrare concretamente la violazione (ad es. mediante verbali) per rendere la censura esaminabile
- Se il giudice dell'esecuzione si è fondato su più autonome ragioni di revoca e il ricorrente non contesta tutte le ragioni, la Corte di cassazione può rigettare il ricorso con riferimento alle ragioni non impugnate
- Nel procedimento di esecuzione il principio della domanda vale ma è bilanciato dall'esigenza di consentire l'emergere di fatti nuovi rilevanti per la decisione, purché sia sempre rispettato il diritto di difesa e il contraddittorio
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