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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia origina da una serie di rapporti di lavoro a termine intercorsi tra un ente locale e diversi dipendenti impiegati come agenti di polizia municipale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva riconosciuto l'illegittimità dei contratti a termine, rilevando in particolare che i contratti sarebbero stati sottoscritti dopo l'inizio della prestazione e che vi erano state plurime proroghe in contrasto con la disciplina applicabile; aveva quindi condannato l'ente al risarcimento del danno da abuso del termine, applicando i principi sul danno comunitario elaborati dalle Sezioni Unite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non vi fosse una presunzione assoluta di danno e che, nel caso concreto, il danno sarebbe stato escluso dal blocco legale delle assunzioni e dal successivo conseguimento del ruolo da parte dei lavoratori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come plurime proroghe ciò che per alcuni rapporti sarebbero stati invece rinnovi, e comunque avrebbe pronunciato senza considerare la dedotta sequenza contrattuale; 3) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, assumendo che la presunzione di danno collegata all'abuso del termine si applicherebbe solo nei casi di illegittimità della proroga o del rinnovo e non nel caso in esame. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la presunzione di danno copre anche la perdita di chance derivante dall'abuso del contratto a termine e non è vinta dal generico richiamo al blocco delle assunzioni; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c. perché privo di decisività e, comunque, non idoneo a scalfire l'autonoma ratio della decisione fondata sul difetto di forma scritta del primo contratto; infine ha ribadito che la prima proroga di un termine illegittimo reitera la violazione e consente l'applicazione della disciplina risarcitoria prevista per l'abuso del termine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione d'appello che aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine e aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al risarcimento del danno. In particolare ha ritenuto: infondato il primo motivo, perché la successiva immissione in ruolo non esclude automaticamente il danno e vale solo se causalmente collegata all'abuso del termine; inammissibile il secondo motivo, perché non censurava la ratio autonoma della decisione fondata sul difetto di forma scritta del primo contratto; infondato il terzo motivo, perché la presenza di almeno una proroga di un contratto nullo o illegittimo consente comunque di applicare la disciplina risarcitoria richiamata dalla Corte. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione a favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    prevede, per il lavoratore pubblico assunto in violazione di disposizioni imperative, il diritto al risarcimento del danno; la Corte lo interpreta in coerenza con la nozione di danno da abuso del contratto a termine e con i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.

  • art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001

    la proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta e in presenza di ragioni oggettive; la proroga oltre tali limiti integra illegittimità del termine.

  • art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato in relazione alla disciplina dell'abuso del contratto a termine e alle ipotesi di rinnovo/proroga illegittimi.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi una decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non coincide con l'omesso esame di un fatto storico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicata come norma processuale di deduzione del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    la presunzione di danno prevista per il lavoro privato è richiamata come criterio applicabile anche al lavoro pubblico a termine illegittimo, secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico a termine illegittimo, il danno da abuso del termine può essere presunto secondo criteri analoghi a quelli elaborati per il lavoro privato, con funzione compensativa e dissuasiva; il datore pubblico può vincere tale presunzione solo allegando e provando circostanze specifiche e causalmente decisive.
  • La successiva immissione in ruolo del lavoratore non esclude automaticamente il risarcimento: essa neutralizza il danno solo se risulta causalmente collegata alla precedente sequenza di contratti a termine, ad esempio per effetto di meccanismi legali di stabilizzazione o di percorsi selettivi riservati.
  • Ai fini dell'omessa pronuncia, la censura è ammissibile solo se la decisione manca del tutto su una domanda o eccezione; non basta contestare la ricostruzione dei fatti o lamentare un diverso apprezzamento documentale.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso che attacca solo una delle rationes è privo di decisività.
  • La proroga di un contratto a termine illegittimamente apposto reitera l'illegittimità originaria del termine e può integrare la base per l'applicazione della disciplina risarcitoria, senza che sia decisiva la distinzione meramente nominale tra proroga e rinnovo se il motivo non incide sulla violazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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