Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia origina da una serie di rapporti di lavoro a termine intercorsi tra un ente locale e diversi dipendenti impiegati come agenti di polizia municipale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva riconosciuto l'illegittimità dei contratti a termine, rilevando in particolare che i contratti sarebbero stati sottoscritti dopo l'inizio della prestazione e che vi erano state plurime proroghe in contrasto con la disciplina applicabile; aveva quindi condannato l'ente al risarcimento del danno da abuso del termine, applicando i principi sul danno comunitario elaborati dalle Sezioni Unite. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non vi fosse una presunzione assoluta di danno e che, nel caso concreto, il danno sarebbe stato escluso dal blocco legale delle assunzioni e dal successivo conseguimento del ruolo da parte dei lavoratori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come plurime proroghe ciò che per alcuni rapporti sarebbero stati invece rinnovi, e comunque avrebbe pronunciato senza considerare la dedotta sequenza contrattuale; 3) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, assumendo che la presunzione di danno collegata all'abuso del termine si applicherebbe solo nei casi di illegittimità della proroga o del rinnovo e non nel caso in esame. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la presunzione di danno copre anche la perdita di chance derivante dall'abuso del contratto a termine e non è vinta dal generico richiamo al blocco delle assunzioni; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c. perché privo di decisività e, comunque, non idoneo a scalfire l'autonoma ratio della decisione fondata sul difetto di forma scritta del primo contratto; infine ha ribadito che la prima proroga di un termine illegittimo reitera la violazione e consente l'applicazione della disciplina risarcitoria prevista per l'abuso del termine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione d'appello che aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine e aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al risarcimento del danno. In particolare ha ritenuto: infondato il primo motivo, perché la successiva immissione in ruolo non esclude automaticamente il danno e vale solo se causalmente collegata all'abuso del termine; inammissibile il secondo motivo, perché non censurava la ratio autonoma della decisione fondata sul difetto di forma scritta del primo contratto; infondato il terzo motivo, perché la presenza di almeno una proroga di un contratto nullo o illegittimo consente comunque di applicare la disciplina risarcitoria richiamata dalla Corte. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione a favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
prevede, per il lavoratore pubblico assunto in violazione di disposizioni imperative, il diritto al risarcimento del danno; la Corte lo interpreta in coerenza con la nozione di danno da abuso del contratto a termine e con i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.
art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001
la proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta e in presenza di ragioni oggettive; la proroga oltre tali limiti integra illegittimità del termine.
art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato in relazione alla disciplina dell'abuso del contratto a termine e alle ipotesi di rinnovo/proroga illegittimi.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi una decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non coincide con l'omesso esame di un fatto storico.
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
indicata come norma processuale di deduzione del vizio di omessa pronuncia.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
la presunzione di danno prevista per il lavoro privato è richiamata come criterio applicabile anche al lavoro pubblico a termine illegittimo, secondo la giurisprudenza di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico a termine illegittimo, il danno da abuso del termine può essere presunto secondo criteri analoghi a quelli elaborati per il lavoro privato, con funzione compensativa e dissuasiva; il datore pubblico può vincere tale presunzione solo allegando e provando circostanze specifiche e causalmente decisive.
- La successiva immissione in ruolo del lavoratore non esclude automaticamente il risarcimento: essa neutralizza il danno solo se risulta causalmente collegata alla precedente sequenza di contratti a termine, ad esempio per effetto di meccanismi legali di stabilizzazione o di percorsi selettivi riservati.
- Ai fini dell'omessa pronuncia, la censura è ammissibile solo se la decisione manca del tutto su una domanda o eccezione; non basta contestare la ricostruzione dei fatti o lamentare un diverso apprezzamento documentale.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso che attacca solo una delle rationes è privo di decisività.
- La proroga di un contratto a termine illegittimamente apposto reitera l'illegittimità originaria del termine e può integrare la base per l'applicazione della disciplina risarcitoria, senza che sia decisiva la distinzione meramente nominale tra proroga e rinnovo se il motivo non incide sulla violazione originaria.
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