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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07045/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni di investigazione privata. Il debitore ha proposto opposizione e il giudice di pace ha accolto l'opposizione; il Tribunale di Matera, in appello, ha confermato tale esito, ritenendo non provata l'esecuzione delle prestazioni investigative. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza assoluta di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme del codice di procedura civile, per il rigetto dell'istanza di verificazione della firma apposta sulla fattura; 3) violazione degli artt. 633 n. 1 e 115 c.p.c. per omessa valutazione di prove decisive ai fini della dimostrazione del credito, in particolare del contratto di conferimento dell'incarico contenente un esonero dalla rendicontazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: il Tribunale si era limitato ad affermare apoditticamente che non vi era prova delle prestazioni investigative, senza spiegare perché i mezzi di prova offerti fossero irrilevanti e senza confrontarsi con la fattura recante la sottoscrizione dell'opponente. Il primo motivo è stato accolto; gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Matera in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    mancanza assoluta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La motivazione meramente apparente integra violazione di legge denunciabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    attuale formulazione ... introdotta dall'art. 54, comma primo, lettera b), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012

    Resta denunciabile in cassazione la motivazione apparente nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante.

  • art. 54, comma 1, lettera b), D.L. 83/2012

    Richiamato come fonte della modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

  • L. 134/2012

    Legge di conversione del D.L. 83/2012 richiamata per la modifica del regime del vizio di motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame delle prove e della richiesta di verificazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per omessa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per asserita errata valutazione delle prove.

  • art. 177 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 187 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 188 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 189 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 215 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 216 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 217 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 218 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 219 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 220 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 633 n. 1 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la prova del credito azionato in via monitoria.

Massime di principio

  • È cassabile per violazione dell'art. 132 c.p.c. la sentenza che si limiti a un'affermazione apodittica senza esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si confronta con i motivi di gravame e con le prove decisive dedotte dalle parti.
  • Nel giudizio di legittimità, l'assenza di motivazione effettiva resta deducibile come nullità della sentenza anche dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio radicale della motivazione, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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