Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte del dante causa della ricorrente, di un prodotto finanziario con rendimento predeterminato tramite la banca. Dopo il decesso del titolare originario, l'erede subentrava nella titolarità del titolo e lo vendeva molti anni dopo, ottenendo un utile inferiore a quello che riteneva sarebbe stato realizzabile se il prodotto fosse stato coerente con il suo profilo di rischio. L'attrice sosteneva che il titolo fosse speculativo e non adeguato al profilo dell'investitore originario, lamentando di avere subito un danno patrimoniale quantificato in 70.000 euro. In primo grado la domanda risarcitoria veniva respinta; in appello la decisione era confermata, rilevandosi anche che l'eventuale mancato conseguimento della cedola del 38% dipendeva dalla scelta di non attendere la naturale scadenza del contratto e che non risultavano violazioni della normativa applicabile né della buona fede o correttezza. Nel ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, sostenendo che la banca avrebbe dovuto informare la ricorrente dopo la successione nel titolo; con il secondo si denunciavano violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale/extracontrattuale e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando il mancato riconoscimento del danno e, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in materia di investimenti finanziari diversi dalla gestione e consulenza, gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono con l'esecuzione dell'investimento e non si estendono a un dovere di informazione successivo solo perché il titolo sia poi rimasto nella disponibilità del cliente, sia che resti all'acquirente originario, sia che sia alienato, sia che pervenga mortis causa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso in fatto la prova della condotta inadempiente della banca; inoltre il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
richiamato come norma invocata nel primo motivo, ma ritenuto non violato perché non sussisteva un obbligo informativo successivo all'esecuzione dell'ordine
art. 1176 c.c.
richiamato come norma invocata nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse un ulteriore obbligo di diligenza post-esecuzione
art. 1218 c.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che fosse dimostrato l'inadempimento della banca
art. 1227 c.c.
richiamato nel primo motivo come norma invocata; non decisivo, perché mancava un inadempimento imputabile all'intermediario nel periodo successivo
art. 2043 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma non utile perché mancava la prova della condotta illecita o inadempiente e del nesso con il danno
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998
gli obblighi informativi dell'intermediario servono a consentire investimenti consapevoli e, fuori da gestione e consulenza, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato nel primo motivo come parametro degli obblighi informativi dell'intermediario
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia, rilevando che la motivazione esisteva ed era ampia
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del giudizio in conformità alla proposta
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la definizione conforme alla proposta integri un'ipotesi normativa di abuso del processo
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
ritenuto immediatamente applicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l'adunanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di servizi di investimento, gli obblighi informativi dell'intermediario, fuori dai casi di gestione e consulenza, devono essere assolti prima o contestualmente all'investimento e non si estendono a una fase successiva all'esecuzione dell'ordine.
- La successiva successione mortis causa del titolo finanziario non riapre, di per sé, un dovere informativo dell'intermediario verso l'erede subentrante, quando l'operazione originaria è già stata eseguita.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova dell'inadempimento.
- La censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, riservata al giudice di merito.
- Quando il giudizio di legittimità si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo.
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