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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte del dante causa della ricorrente, di un prodotto finanziario con rendimento predeterminato tramite la banca. Dopo il decesso del titolare originario, l'erede subentrava nella titolarità del titolo e lo vendeva molti anni dopo, ottenendo un utile inferiore a quello che riteneva sarebbe stato realizzabile se il prodotto fosse stato coerente con il suo profilo di rischio. L'attrice sosteneva che il titolo fosse speculativo e non adeguato al profilo dell'investitore originario, lamentando di avere subito un danno patrimoniale quantificato in 70.000 euro. In primo grado la domanda risarcitoria veniva respinta; in appello la decisione era confermata, rilevandosi anche che l'eventuale mancato conseguimento della cedola del 38% dipendeva dalla scelta di non attendere la naturale scadenza del contratto e che non risultavano violazioni della normativa applicabile né della buona fede o correttezza. Nel ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, sostenendo che la banca avrebbe dovuto informare la ricorrente dopo la successione nel titolo; con il secondo si denunciavano violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale/extracontrattuale e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando il mancato riconoscimento del danno e, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in materia di investimenti finanziari diversi dalla gestione e consulenza, gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono con l'esecuzione dell'investimento e non si estendono a un dovere di informazione successivo solo perché il titolo sia poi rimasto nella disponibilità del cliente, sia che resti all'acquirente originario, sia che sia alienato, sia che pervenga mortis causa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso in fatto la prova della condotta inadempiente della banca; inoltre il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come norma invocata nel primo motivo, ma ritenuto non violato perché non sussisteva un obbligo informativo successivo all'esecuzione dell'ordine

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come norma invocata nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse un ulteriore obbligo di diligenza post-esecuzione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che fosse dimostrato l'inadempimento della banca

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma invocata; non decisivo, perché mancava un inadempimento imputabile all'intermediario nel periodo successivo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non utile perché mancava la prova della condotta illecita o inadempiente e del nesso con il danno

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    gli obblighi informativi dell'intermediario servono a consentire investimenti consapevoli e, fuori da gestione e consulenza, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato nel primo motivo come parametro degli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia, rilevando che la motivazione esisteva ed era ampia

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio in conformità alla proposta

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la definizione conforme alla proposta integri un'ipotesi normativa di abuso del processo

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    ritenuto immediatamente applicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l'adunanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In materia di servizi di investimento, gli obblighi informativi dell'intermediario, fuori dai casi di gestione e consulenza, devono essere assolti prima o contestualmente all'investimento e non si estendono a una fase successiva all'esecuzione dell'ordine.
  • La successiva successione mortis causa del titolo finanziario non riapre, di per sé, un dovere informativo dell'intermediario verso l'erede subentrante, quando l'operazione originaria è già stata eseguita.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova dell'inadempimento.
  • La censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, riservata al giudice di merito.
  • Quando il giudizio di legittimità si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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