Cassazione Penale, Sentenza n. 29064/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di misure cautelari (per reati di estorsione, lesioni e trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dall'uso del metodo camorristico e dalla finalità di agevolare una cosca). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: a) il Tribunale non avrebbe considerato che l'appello richiamava l'originaria richiesta di misure cautelari, nella quale erano evidenziate le esigenze cautelari e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis; b) il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'esito delle perquisizioni (ritrovamento e sequestro di oltre 72.000 euro a carico di Grieco Anna); c) non avrebbe valutato l'incidenza dell'aggravante sulla attualità del pericolo e sulla recidiva; d) avrebbe omesso di motivare sulla richiesta del sequestro preventivo come misura reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di appello del Pubblico ministero non conteneva alcuna motivazione specifica sulle esigenze cautelari né sull'aggravante ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1; il richiamo generico all'originaria richiesta di misura cautelare risultava insufficiente a supplire l'assenza di argomentazione nell'impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che la censura limitata ai soli "gravi indizi" non dimostra un interesse concreto a coltivare l'impugnazione, posto che l'eventuale accoglimento su quel profilo non assicurerebbe in sé l'applicazione della misura. Infine, non vi era nella memoria di appello alcuna motivata censura sulla mancata pronuncia sul sequestro preventivo.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte osserva che la sussistenza dell'aggravante va specificamente dimostrata/argomentata rispetto alle contestazioni e alle posizioni individuali; l'insufficienza di un richiamo generico nell'appello non integra prova o motivazione idonea a fondare l'impugnazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione richiamata non può supplire all'assenza di una motivazione specifica nell'appello: il richiamo generico all'originaria richiesta non rende implicite le esigenze cautelari senza adeguata argomentazione.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acamfora)
Principio richiamato: è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello del PM che si limiti a contestare solo i gravi indizi senza prospettare esigenze cautelari, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe vantaggio pratico.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven)
Richiamato come riferimento sul tema della presunzione e della necessità di argomentazione specifica nell'ambito delle richieste cautelari; non basta il rinvio generico all'atto istruttorio o alle richieste originarie.
Massime di principio
- Un appello (o ricorso) del Pubblico ministero avverso il rigetto di misure cautelari deve contenere motivazioni specifiche sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, ecc.); i soli rilievi sui "gravi indizi" sono insufficienti.
- Il richiamo generico all'originaria richiesta di misura cautelare non supplisce alla mancanza di una argomentazione autonoma e dettagliata nell'atto di impugnazione.
- Se si invoca un'aggravante (es. art. 416-bis) essa va dimostrata o almeno argomentata in rapporto alla posizione di ciascun indagato; trattazioni generiche sull'aggravante sono spesso inidonee.
- Per ottenere riesame di misure reali (es. sequestro preventivo) è necessario che l'impugnazione contenga una censura motivata specifica su tale punto; la mera indicazione nelle richieste conclusive non è sufficiente.
- Nuove risultanze (es. esiti perquisizioni, sequestri di denaro) devono essere richiamate esplicitamente e collegati, con argomentazione, alla sussistenza delle esigenze cautelari per essere rilevanti in sede di impugnazione.
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