Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione e €400 di multa) per i reati contestati ex artt. 110, 81 e 349 c.p. Il ricorso in Cassazione deduce principalmente: 1) violazione di legge per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento trasmessa via fax e per presunte irregolarità nella chiamata e trattazione dell'udienza (orario e mancata osservanza della numerazione di chiamata); 2) mancata e illogica motivazione nel non riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (con riferimento all'art. 62-bis c.p.), nonché specificità dell'appello e tempestività rispetto alla riforma normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: la richiesta di rinvio via fax non riguardava il ricorrente bensì Troiano Rubina (mancanza di interesse), e non è stata dimostrata l'attivazione per accertare la tempestiva sottoposizione del fax al giudice; la causa era stata chiamata cinque minuti dopo l'orario fissato e fu nominato un difensore sostitutivo senza che fossero mosse eccezioni nel corso; la valutazione sulla non prevalenza delle attenuanti generiche è una valutazione di merito insindacabile in Cassazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110, art. 81, art. 349 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per il reato e il concorso di norme contestato; costituivano il capo di imputazione confermato in appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione richiesta nel ricorso per Cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari come previsto.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione di vizio di decisione che può essere dedotto in cassazione; invocata con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio e ad altre questioni procedurali.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla loro prevalenza rispetto all'aggravante sia questione di merito insindacabile in sede di legittimità se non illogica o non motivata.
art. 69 cod. pen.
Determinazione della pena in relazione alle circostanze; rilevante nella valutazione della prevalenza o meno delle attenuanti rispetto all'aggravante.
art. 581 e art. 581-bis cod. proc. pen.
Norme processuali sul contenuto e sulla specificità dell'impugnazione in appello e sulle conseguenze delle modifiche normative; la Corte ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla specificità dell'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. 5, n. 535/2016; Sez. 2, n. 47427/2014)
Principi sulla ricezione di istanze inviate via fax o PEC: tali mezzi non rendono automaticamente irricevibile l'atto, ma possono imporre all'interessato un onere di diligenza per accertare la tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice, salvo che l'impedimento fosse imprevedibile e inevitabile e adeguatamente provato.
Massime di principio
- La trasmissione di istanze via fax o PEC non è di per sé inammissibile, ma chi si duole della mancata valutazione dell'istanza deve dimostrare di essersi attivato per accertarne la tempestiva ricezione, salvo che l'impedimento fosse imprevedibile e inevitabile e adeguatamente provato.
- Se la comunicazione via fax/PEC concerne un terzo (non il ricorrente), manca interesse a farne valere gli effetti in favore del ricorrente.
- La chiamata della causa pochi minuti dopo l'orario stabilito e la nomina di un difensore sostitutivo non costituiscono automaticamente lesione del diritto di difesa: occorre che sia provato un concreto pregiudizio o una omissione di facoltà di difesa.
- La valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è in larga misura una valutazione di merito del giudice e non è sindacabile in Cassazione se non per palese illogicità, contraddittorietà o difetto di motivazione.
- Per impugnazioni in appello è necessaria adeguata specificità dei motivi: censure generiche o prive di dettaglio possono essere dichiarate inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti che l'inammissibilità sia avvenuta senza sua colpa.
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