Sentenza n. 462/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo di una sentenza civile relativo alla condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla rifusione delle spese legali, liquidate in compensi professionali, rimborso del contributo unificato, spese generali, CPA e IVA, in favore della parte ricorrente e del procuratore distrattario. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato che l’azienda sanitaria aveva successivamente pagato le somme dovute, dopo la notifica del ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non erano state depositate né la prova della notifica del titolo esecutivo all’amministrazione né la documentazione attestante l’effettivo pagamento e il pieno soddisfacimento del credito.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito, necessaria per una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha però interpretato la dichiarazione del ricorrente come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente all’asserito pagamento intervenuto nelle more, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato civile limitatamente al capo relativo alle spese di giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pieno soddisfacimento della pretesa azionata; in mancanza di documentazione del pagamento il giudice non può pronunciare sul punto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la parte dichiari l’avvenuto soddisfacimento della pretesa ma non fornisca prova documentale sufficiente per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la prova documentale del pieno e concreto soddisfacimento della pretesa azionata; la sola dichiarazione della parte sull’avvenuto pagamento non è sufficiente per una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la parte ricorrente dichiara che la propria pretesa è stata soddisfatta nelle more, ma non deposita documentazione idonea a dimostrare l’integrale adempimento, il giudice può qualificare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata prova della notifica del titolo esecutivo e del pagamento può impedire una decisione di merito sull’ottemperanza e sulla cessazione della materia del contendere; la causa può comunque essere definita in rito per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte non intenda più coltivare la domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →