Sentenza n. 77/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca definitiva di numerosi nulla osta al lavoro subordinato non stagionale rilasciati per lavoratori extra UE
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva ottenuto nulla osta per l’ingresso di lavoratori extra UE, dichiarando quale sede di impiego un’unità locale in provincia di Trento e producendo documentazione relativa a una commessa in subappalto e alla disponibilità di un alloggio. A seguito di verifiche ispettive, la Provincia ha avviato il procedimento di revoca ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, rilevando che l’unità locale indicata non risultava effettivamente operativa, i contratti di subappalto non trovavano riscontro presso l’osservatorio dei contratti e i Comuni interessati, non risultavano committenti o fornitori in provincia di Trento e l’alloggio dichiarato non risultava concretamente destinato ai lavoratori né capiente per il numero indicato. L’impresa ha impugnato la revoca con un unico motivo articolato in violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, violazione dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e sproporzione. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricercare ulteriormente i lavoratori e coinvolgerli nel procedimento, che non sarebbe stato richiesto il controllo dell’Agenzia delle entrate, che il successivo impiego dei lavoratori in altra provincia sarebbe stato giustificato dalla mancata conclusione della commessa trentina e che la revoca avrebbe leso la libertà d’impresa, la libera circolazione dei lavoratori e l’affidamento maturato. Ha inoltre contestato l’interpretazione dei contratti prodotti e dedotto di avere rispettato i requisiti normativi.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla Provincia. Ha ritenuto diligente l’attività di ricerca dei lavoratori, poiché il preavviso di revoca era stato notificato agli indirizzi risultanti dalle dichiarazioni rese e dall’anagrafe tributaria, con ulteriori richieste di informazioni ai Comuni; l’impresa, pur dichiarando di conoscere la sorte dei lavoratori, non aveva collaborato né provveduto a informarli. Il procedimento è stato qualificato come vincolato: l’esistenza di un fabbisogno lavorativo effettivo, attuale e localizzato nella provincia competente costituisce presupposto necessario per l’accesso alla quota territoriale e per il rilascio del nulla osta. Le verifiche, anche se ordinariamente campionarie, sono ammissibili e doverose in presenza di dichiarazioni contraddittorie. La revoca è stata ricondotta alla decadenza accertativa o revoca sanzionatoria prevista dall’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, conseguente all’accertamento degli elementi ostativi e della mancanza dei requisiti per l’ingresso. Il ricorso non ha contestato specificamente le ragioni sostanziali della revoca e l’impresa non ha dimostrato né l’esistenza della commessa originaria in Trentino né una commessa successiva idonea a giustificare il fabbisogno. Le informazioni fornite erano contraddittorie: il subappalto indicato non si era perfezionato, l’attività presso l’unità locale non era stata riscontrata e i contratti successivamente prodotti indicavano l’impresa come committente e altre società come appaltatrici, senza dimostrare un impiego diretto dei lavoratori. Anche il requisito alloggiativo è risultato insussistente ab origine, poiché l’alloggio era idoneo per un numero di persone molto inferiore a quello richiesto e non risultava la residenza dei lavoratori indicati. Il Tribunale ha quindi ritenuto non veritiere le dichiarazioni e la documentazione prodotte, con conseguente insussistenza originaria dei presupposti dei nulla osta. Ha escluso la violazione del legittimo affidamento, della proporzionalità, della ragionevolezza, della libertà economica e della libera circolazione, poiché tali garanzie non possono fondarsi su dichiarazioni non veritiere e su un fabbisogno lavorativo fittizio. Ha inoltre applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo che, trattandosi di procedimento vincolato e comunque accertata la falsità delle dichiarazioni, l’esito non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
artt. 3 e 21 d.lgs. 286/1998
Disciplinano il sistema dell’ingresso degli stranieri per lavoro, inserito nella programmazione delle quote e subordinato al rilascio del nulla osta.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Impone al datore di lavoro gli obblighi informativi relativi al rapporto di lavoro e rileva anche ai fini della collaborazione necessaria nel procedimento concernente il nulla osta.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
La disposizione impone la revoca del nulla osta quando siano accertati elementi ostativi o la mancanza dei requisiti necessari all’ingresso, configurando un potere vincolato di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria.
art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998
Consente verifiche sulla sussistenza dei requisiti dichiarati; tali verifiche, pur normalmente campionarie, sono doverose quando emergano dichiarazioni contraddittorie.
art. 30-bis, commi 7 e 8, d.P.R. 394/1999
Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa.
Individua la competenza dello Sportello unico in base al luogo effettivo di svolgimento del lavoro e gli attribuisce la verifica della congruità delle richieste rispetto alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa.
art. 1, commi 1, 2 e 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
Prevede la programmazione triennale delle quote di ingresso e costituisce la base della disciplina derogatoria dei flussi utilizzata nel procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Esclude l’annullabilità per vizi procedimentali quando, trattandosi di attività vincolata, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede e correttezza dell’amministrazione non tutela affidamenti del privato fondati su dichiarazioni non veritiere o su presupposti sostanziali inesistenti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extra UE presuppone un fabbisogno lavorativo effettivo, attuale e localizzato nel territorio dello Sportello unico competente; un fabbisogno meramente simulato o non dimostrato vizia ab origine il nulla osta.
- La revoca del nulla osta prevista dall’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998 ha natura di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria ed è esercizio di un potere vincolato quando siano accertate dichiarazioni non veritiere o la mancanza dei requisiti necessari all’ingresso.
- I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla congruità del numero dei lavoratori richiesti, pur potendo essere svolti ordinariamente a campione, sono doverosi quando emergano elementi contraddittori o documentazione non riscontrata.
- La revoca del nulla osta può fondarsi sull’insussistenza originaria del fabbisogno territoriale e dell’idoneità alloggiativa, anche quando il contratto di locazione sia formalmente esistente, se non risulta dimostrato che l’alloggio fosse effettivamente destinato ai lavoratori e adeguato al loro numero.
- In un procedimento vincolato, l’omessa o incompleta partecipazione procedimentale non determina l’annullamento dell’atto se l’Amministrazione dimostra che, alla luce dell’accertata falsità delle dichiarazioni e dell’insussistenza dei requisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Il legittimo affidamento, la proporzionalità e la libertà d’iniziativa economica non possono essere invocati per conservare un nulla osta ottenuto sulla base di un fabbisogno lavorativo fittizio o di dichiarazioni non veritiere.
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