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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9983/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/9/2024 che aveva dichiarato l'inammissibilità di una nuova istanza di affidamento in prova presentata da Mirat, con richiamo all'art. 58-quater Ord. Pen. Il ricorrente ha dedotto che la misura alternativa (affidamento del 4/12/2023, accettata il 26/1/2024) era stata revocata con effetto retroattivo dal Tribunale di Sorveglianza il 15/2/2024 in conseguenza del sopravvenuto titolo esecutivo (sentenza definitiva del 16/1/2024) riferibile a fatto anteriore alla concessione: pertanto la revoca non sarebbe riconducibile all'art.47, comma 11 (revoca per comportamento incompatibile successivo alla concessione) e la misura avrebbe dovuto considerarsi, di fatto, come mai esistita (tamquam non esset), escludendo l'applicazione della preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater Ord. Pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ha motivato che l'ordinanza impugnata ha fatto un generico richiamo all'art. 58-quater senza chiarire se la revoca fosse avvenuta ai sensi dell'art. 47, comma 11 (ossia per comportamenti successivi incompatibili) oppure per altri motivi (ad es. per effetto di titolo esecutivo sopravvenuto). Poiché nessuna delle ipotesi previste dall'art. 58-quater risultava accertata o adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato, la preliminare declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. non era giustificata; conseguentemente il decreto è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 58-quater Ord. Pen.

    La norma prevede un divieto di concessione dell'affidamento in prova in presenza di determinate condizioni (richiamate dalla sentenza: condanna per il reato di cui all'art.385 c.p. o revoca della misura ai sensi dell'art.47, comma 11). La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale divieto richieda un espresso accertamento del presupposto giuridico della revoca; un richiamo generico non è idoneo a fondare l'inammissibilità.

  • art. 47, comma 11 Ord. Pen.

    Regola la revoca dell'affidamento in prova quando il comportamento successivo del condannato sia incompatibile con la prosecuzione della misura. La Corte ha osservato che per applicare la preclusione di cui all'art.58-quater occorre che la revoca sia avvenuta su questo presupposto, cosa che nel caso non è risultata dimostrata.

  • art. 51-bis Ord. Pen.

    La sentenza segnala che non è possibile evincere dal decreto impugnato se la revoca sia stata operata ai sensi di questa disposizione (ossia per ragioni diverse dalla condotta successiva alla concessione), il che rende inadeguata la sola richiamata motivazione basata sull'art.58-quater.

  • art. 385 c.p.

    Citato quale riferimento normativo richiamato dall'art.58-quater: la preclusione può scattare se il condannato è stato riconosciuto colpevole del reato indicato da tale articolo. La Corte rileva che nel provvedimento impugnato non è stata dimostrata tale ipotesi.

  • art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che consente una pronuncia pregiudiziale di inammissibilità nell'ambito della procedura; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la pronuncia preliminare ex art.666, comma 2 non fosse adeguatamente giustificata dalla motivazione del decreto impugnato.

Massime di principio

  • Quando viene dichiarata l'inammissibilità di una nuova richiesta di misura alternativa richiamando l'art.58-quater, l'autorità dovrà espressamente indicare quale presupposto normativo della revoca è stato applicato (es. revoca per comportamento successivo ai sensi dell'art.47, comma 11), non limitandosi a un richiamo generico.
  • Una revoca operata con effetto retroattivo per sopravvenuto titolo esecutivo riferibile a fatti anteriori alla concessione può avere una natura diversa dalla revoca per comportamento incompatibile: è essenziale chiarire la base giuridica della revoca prima di invocare la preclusione triennale di cui all'art.58-quater.
  • Se dal provvedimento di diniego non risulta con chiarezza che la revoca sia avvenuta per i motivi previsti dall'art.58-quater, il provvedimento può essere annullato per carenza motivazionale e per erronea applicazione della norma.
  • In casi simili il difensore deve evidenziare fattuali e temporali (date di concessione, accettazione, sentenza passata in giudicato e data della revoca) per dimostrare che la revoca non è riconducibile alla condotta successiva alla concessione.
  • Le autorità giudicanti devono distinguere tra revoche per comportamenti successivi e revoche dovute a nuovi titoli esecutivi o a questioni di competenza, perché la conseguenza (applicabilità o meno del divieto di cui all'art.58-quater) è differente.

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