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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 982 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, sostenendo la violazione della Legge n. 289 del 2002, articolo 9. La Commissione aveva ritenuto che il condono tombale impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestare il credito IVA esposto dalla contribuente per l'anno 2001. Secondo l'Agenzia, invece, il condono preclude gli accertamenti diretti al recupero di imposte evase e all'irrogazione di sanzioni, ma non impedisce di verificare l'inesistenza o la non spettanza di un credito IVA richiesto dal contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il condono fiscale elimina, in tutto o in parte, il debito tributario, ma non consolida né rende intangibili i crediti indicati in dichiarazione, che possono essere contestati dall'Ufficio. In materia di IVA, la disciplina del condono deve inoltre essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione Europea, che non consente una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli sulle operazioni imponibili. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9, commi 9 e 10

    "La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate"

    La definizione automatica delle pendenze fiscali non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare e contestare l'esistenza o la spettanza dei crediti esposti dal contribuente. Il condono incide sui debiti fiscali, non sui crediti vantati verso il Fisco.

  • Sesta direttiva IVA n. 388/1977

    La disciplina nazionale in materia di condono IVA deve rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, che impone agli Stati membri di assicurare il corretto accertamento delle operazioni imponibili e la riscossione dell'IVA.

  • Articolo 384, comma 1, codice di procedura civile

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un condono fiscale può impedire o limitare i controlli diretti a recuperare imposte non versate, ma non rende automaticamente valido un credito d'imposta o un rimborso indicato dal contribuente.
  • L'Amministrazione finanziaria conserva il potere di accertare l'inesistenza, l'indebita esposizione o la non spettanza di crediti tributari, anche se il contribuente ha aderito a un condono.
  • Per l'IVA, le norme nazionali sul condono devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione Europea: non sono ammesse sanatorie che comportino una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli sulle operazioni imponibili.
  • In casi analoghi, occorre distinguere tra contestazione di un debito fiscale e verifica di un credito: il condono può incidere sul primo, ma normalmente non preclude la seconda.

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