Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35520/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’azione di ottemperanza proposta da un contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza tributaria irrevocabile che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in un comune del cratere sismico dell’evento del 1990. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto solo il 50% dell’importo riconosciuto e contestava il rigetto dell’ottemperanza disposto dalla CTR, la quale si era limitata a prendere atto della certificazione del MEF sull’incapienza dei fondi stanziati. Con il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 16-octies d.l. 91/2017, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che tale disciplina non avrebbe dovuto applicarsi a un diritto già accertato con sentenza, che il suo ambito temporale non poteva estendersi oltre gli anni 2015-2017 e che l’Amministrazione avrebbe dovuto allegare e provare quanti rimborsi fossero stati presentati o integrati; inoltre censurava il limite di spesa per possibile disparità di trattamento. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e all’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’incapienza non fosse stata adeguatamente provata e che non potesse fondarsi soltanto sulla nota MEF del 23 febbraio 2021, specie a fronte di altri contribuenti integralmente soddisfatti.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi e ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la CTR non si fosse conformata ai principi già affermati in materia di ottemperanza dei rimborsi per il sisma del 1990. Ha ribadito che il limite di risorse introdotto dalla normativa sopravvenuta incide sulla fase procedimentale di attuazione del rimborso, non sul diritto sostanziale già accertato con giudicato, e che il giudice dell’ottemperanza deve verificare le modalità concrete di attuazione del comando giudiziale, eventualmente indicando il quomodo dell’intervento sostitutivo e non limitandosi a constatare in modo generico l’incapienza. La pronuncia è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché provveda nuovamente attenendosi ai principi indicati. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    La disposizione, che ha modificato la disciplina dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con sentenza definitiva, ma solo sulle modalità procedimentali di effettuazione del rimborso in fase esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    violazione delle norme del procedimento

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile non solo per violazione delle norme proprie del giudizio di ottemperanza, ma anche per ogni error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 2697 c.c.

    La verifica delle condizioni e dei presupposti di attuazione dei limiti al rimborso non si risolve in un tipico tema di riparto dell’onere della prova tra le parti, poiché attiene al potere-dovere del giudice dell’ottemperanza di accertare gli elementi necessari a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 3 Cost.

    L’interpretazione della disciplina di attuazione deve evitare ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti aventi diritto al medesimo rimborso.

  • art. 53 Cost.

    La disciplina del rimborso e la sua attuazione vengono lette in coerenza con i principi di capacità contributiva e di ragionevolezza del sistema fiscale.

  • art. 1, comma 665, L. 27 dicembre 2014, n. 190

    La norma disciplina l’effettuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, prevedendo la riduzione percentuale delle somme dovute e la sospensione di ulteriori rimborsi dopo l’esaurimento dei fondi, senza estinguere il diritto sostanziale già accertato.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    Interviene sulla disciplina degli stanziamenti e si colloca, insieme alle altre modifiche legislative, nella regolazione delle modalità di attuazione dei rimborsi.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Consente, in presenza di provvedimenti esecutivi e di mancanza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso per consentire l’attuazione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile non solo per violazioni formali del procedimento, ma anche quando il giudice ometta o eserciti in modo difettoso il potere-dovere di interpretare, integrare e rendere effettivo il contenuto del giudicato.
  • Le sopravvenienze normative che fissano limiti di spesa o modalità di erogazione di un rimborso già riconosciuto con sentenza definitiva incidono sulla fase esecutiva o attuativa del diritto, non sulla sua esistenza sostanziale.
  • Quando il diritto al rimborso è stato definitivamente accertato, l’eventuale incapienza dei fondi può ritardarne o modularne l’effettuazione, ma non estingue il credito né impedisce in via definitiva la sua integrale attuazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare tutti i presupposti necessari a delimitare la portata precettiva della sentenza da eseguire e, se occorre, specificare concretamente il quomodo dell’attuazione, anche sostituendosi all’amministrazione.
  • La disciplina dei rimborsi soggetti a stanziamento limitato va interpretata in modo costituzionalmente orientato, evitando disparità di trattamento tra aventi diritto e consentendo l’effettività della tutela giurisdizionale.
  • L’assetto probatorio proprio del processo di cognizione non si applica in modo rigido alla fase di ottemperanza quando il giudice debba verificare elementi funzionali all’esecuzione del giudicato e alla concreta attuazione del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.