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Sentenza

Sentenza n. 2291/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” e dei relativi allegati, ossia l'allegato n. 1, recante il payback dovuto per l'anno 2015, l'allegato n. 2, recante il payback dovuto per l'anno 2016, l'allegato n. 3, recante il payback dovuto per l'anno 2017, l'allegato n. 4, recante il payback dovuto per l'anno 2018 e l'allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell'ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - della Decreto DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A alla predetta determinazione; - della determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022, recante certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultanti nel citato Allegato A; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - della Determinazione DG Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l'indicazione della quota di ripiano annuale e complessiva a carico dei singoli fornitori per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dell'ASL 01 Avezzano Sulmona L'aquila, dell'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, dell'ASL 03 di Pescara e dell'ASL 04 Teramo richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato ignoto, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - della relazione di cui alla nota del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022; - della comunicazione resa con pec del 10.11.2022 dal Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo, di contenuto allo stato sconosciuto; - della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022, con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di contenuto allo stato sconosciuto; - di ogni atto, comunque denominato, predisposto dalla suddetta commissione nel corso dei lavori svolti a seguito del relativo insediamento, avvenuto in data 10.11.2022 giusta convocazione nota RA/047860/DPF del 08/11/2022; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, recanti l'indicazione della spesa e della quota di ripiano a carico dei singoli fornitori rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, comunicato al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019, anch'esse di contenuto ignoto; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 12/2/2023: - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 13/7/2023: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome già impugnati nel presente giudizio con i quali sono state avanzate le richieste di ripiano, nonché dei relativi allegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 19/10/2023: - del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 741/2023 del 21 luglio 2023, recante Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici; - degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, che sostituiscono i precedenti allegati al D.A. Salute n. 1247/2022 e con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano aggiornati rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbero stati aggiornati e nuovamente certificati i dati di fatturato relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - del D.A. n. 62 del 31 gennaio 2023, richiamato nel D.A. n. 741/2023 ma di estremi e contenuto ignoti, con il quale sarebbero state recepite le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 2023, n.4; - della nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR di effettuare una puntuale verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse, nonché di quantificare l'importo dell'IVA attribuibile a ciascun fornitore per singolo anno di rendicontazione; - se ed in quanto di ragione, del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati A, B, C e D, oggi sostituiti dal D.A. n. 741/2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carlo Bianchi S.r.l. il 19/10/2023: - del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale; - dell'allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli fornitori; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del fatturato di taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere; - della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per singolo fornitore l'importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati; - se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e del relativo allegato A al predetto decreto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARLO BIANCHI SRL il 24\3\2025 : - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; - dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione;

Giustizia amministrativa202300685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e linee guida sul payback, nonché provvedimenti regionali e provinciale di individuazione delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018 e successivi atti di rideterminazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e il provvedimento della Regione Toscana di individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018. Con numerosi motivi aggiunti ha impugnato analoghi provvedimenti delle Regioni Veneto, Abruzzo, Siciliana, Emilia-Romagna, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano, nonché atti successivi di rettifica e rideterminazione della quota. I primi cinque motivi deducevano violazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dei decreti ministeriali attuativi, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, violazione della trasparenza e dell’esatto accertamento del fatturato, contestando in particolare la fissazione tardiva dei tetti regionali, il metodo di calcolo e la quantificazione del fatturato. Gli ulteriori motivi deducevano l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., dei principi di legalità, riserva di legge, proporzionalità, ragionevolezza, legittimo affidamento e certezza del diritto, dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU e degli artt. 16 e 52 CDFUE, nonché il contrasto con il principio di neutralità IVA e con la disciplina unionale degli appalti. Con i motivi aggiunti del 13 luglio 2023 la società ha inoltre contestato la costituzionalità dell’art. 8 del d.l. 34/2023, nella parte in cui limitava la riduzione al 48% della quota di ripiano alle imprese che non avessero instaurato controversie o vi avessero rinunciato.

La decisione

Il TAR ha distinto tra gli atti statali presupposti e gli atti regionali o provinciali di ripiano. Quanto agli atti regionali e provinciali, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la loro funzione consiste esclusivamente nella verifica tecnico-contabile dei dati di fatturato, nell’individuazione degli operatori e nel calcolo matematico della quota dovuta sulla base di parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Tali atti non esprimono un potere autoritativo né implicano discrezionalità amministrativa o tecnica, ma danno luogo a un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale dell’impresa al corretto calcolo dell’importo. La controversia deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso introduttivo è stato invece rigettato nella parte relativa agli atti ministeriali, all’Accordo Stato-Regioni e agli altri atti generali presupposti. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dell’affidamento o del principio di irretroattività: l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015 e il successivo intervento normativo del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l’obbligazione. Il payback non altera le gare né i contratti, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non modifica quantità o prezzi delle forniture. È stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il motivo aggiunto del 13 luglio 2023 relativo alla riduzione al 48%, poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/2024, ha esteso tale riduzione anche alle imprese che avevano instaurato o mantenuto il contenzioso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, l’adozione dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    Stabilisce le percentuali di concorso delle aziende al ripiano e il criterio proporzionale fondato sull’incidenza del fatturato di ciascuna impresa sulla spesa complessiva regionale.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende soggette al ripiano e imporre il versamento delle quote già determinate secondo la disciplina statale.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012

    Richiamato tra i fondamenti normativi della disciplina del tetto di spesa e del relativo ripiano.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito il fondo destinato al ripiano e previsto la riduzione al 48% della quota dovuta dalle aziende, successivamente estesa dalla Corte costituzionale a tutte le imprese fornitrici.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare precedenti conformi con motivazione sintetica.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per avvisare le parti del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato per escludere che la controversia rientri in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo, per gli anni 2015-2018, il meccanismo del payback quanto a ragionevolezza, proporzionalità, riserva di legge, irretroattività e tutela dell’affidamento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato illegittima la limitazione della riduzione al 48% alle sole aziende non litigiose o rinunciatarie, estendendo il beneficio a tutte le imprese fornitrici e facendo venir meno le procedure e i termini originariamente previsti.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione regionale, in attuazione di parametri già fissati dalla legge e da atti statali, si limita a verificare dati contabili, individuare i soggetti obbligati e calcolare matematicamente l’importo dovuto, l’attività è vincolata e priva di potere autoritativo; la controversia sull’esatto ammontare dell’obbligazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto attiene a un diritto soggettivo patrimoniale.
  • Nel meccanismo del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, le Regioni e le Province autonome non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento complessivo, essendo tali funzioni attribuite agli organi statali; esse devono limitarsi agli adempimenti tecnico-contabili ed esecutivi previsti dalla legge e dai decreti ministeriali.
  • La disciplina del payback non viola, per gli anni 2015-2018, i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano già conoscibili prima delle gare e dei contratti di fornitura, anche se la concreta quantificazione della quota individuale è stata effettuata successivamente.
  • Il payback sui dispositivi medici, operando sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modificando quantità, prezzi o contenuto dei contratti di gara, non altera di per sé l’esito delle procedure di evidenza pubblica.
  • La riduzione al 48% della quota di ripiano prevista dalla disciplina sopravvenuta deve essere applicata a tutte le aziende fornitrici, comprese quelle che abbiano instaurato o mantenuto il contenzioso, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale; le controversie sui successivi atti regionali di rideterminazione restano devolute al giudice ordinario se tali atti conservano natura meramente tecnico-contabile e vincolata.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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