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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29248/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi 3 di arresto per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola presenza dell'imputato sul luogo al momento del sopralluogo. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici perché non sviluppati con specifiche ragioni di diritto e di fatto, richiedendo l'art. 581, lett. c) e d), c.p.p. una puntuale indicazione del petitum e delle ragioni a sostegno. Ha comunque osservato, nel merito, che la Corte di appello aveva ricostruito in modo preciso e circostanziato la configurabilità del reato, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, valorizzando la presenza dell'imputato sul posto, l'uso del manufatto abusivo come stalla con cavalli di cui egli si era dichiarato proprietario, e plurimi elementi sintomatici della non occasionalità dell'occupazione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti penali e sulla mancata collaborazione dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato contestato

  • art. 54 cod. nav.

    richiamato quale disposizione inserita nell'imputazione

  • art. 1161, n. 1, R.D. n. 327 del 1942 (cod. nav.)

    base normativa del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il ricorso

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    la sua inosservanza, per genericità dei motivi, comporta inammissibilità

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    prevede l'inammissibilità quale conseguenza della genericità dei motivi

  • art. 62-bis c.p.

    per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta il solo stato di incensuratezza, occorrendo elementi positivi

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    ha riformato l'art. 62-bis c.p. nel senso sopra indicato

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    conversione del d.l. n. 92 del 2008

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la mera enunciazione di vizio di motivazione o violazione di legge, senza sviluppo argomentativo, integra genericità e determina inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione fattuale precisa e circostanziata sulla sussistenza del reato, la censura che si limita a contestare in modo assertivo la prova di responsabilità non è idonea a scalfire la decisione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche solo valorizzando l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la mancata collaborazione dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente.
  • Ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNullità processuale

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