Cassazione Civile, Ordinanza n. 40476/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un regolamento di competenza in sede concorsuale. Una società, che esercitava l'unica attività nella gestione di una struttura alberghiera in provincia di Siena, aveva proposto concordato preventivo con riserva mentre era pendente un procedimento prefallimentare. Il Tribunale di Roma ha ritenuto competente sé stesso, osservando che il trasferimento della sede legale a Siena era avvenuto nell'anno anteriore all'iniziativa concorsuale e che, comunque, la documentazione prodotta indicava Roma come centro direttivo e amministrativo dell'impresa. La ricorrente ha impugnato il decreto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la localizzazione effettiva dell'attività imprenditoriale a Siena: lì viveva l'amministratore, si ospitavano i clienti, si emettevano i documenti fiscali e si svolgeva in concreto la gestione dell'attività. Ha quindi denunciato la violazione degli artt. 9 e 161, comma 1, l. fall., contestando la ricostruzione della sede principale dell'impresa e la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, disponendo che il processo vi fosse riassunto nel termine di legge. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di competenza fallimentare richiamati anche per il concordato preventivo con riserva: il trasferimento della sede legale avvenuto nell'anno anteriore all'iniziativa concorsuale è irrilevante ai fini della competenza e non richiede accertamenti sulla sua effettività. Inoltre, la società non ha dimostrato che sin dalla costituzione la sede principale dell'impresa, intesa come luogo della direzione e amministrazione effettiva, fosse a Siena; al contrario, risultava che a Roma si svolgevano le attività direttive e amministrative decisive, come la tenuta della contabilità, l'approvazione dei bilanci, la redazione delle note integrative e la gestione di precedenti iniziative concordatarie. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
La competenza territoriale si radica nel tribunale del luogo della sede principale dell'impresa, identificata nel luogo della effettiva attività direttiva e amministrativa; la sede legale opera come presunzione semplice, superabile con prova contraria, salvo la disciplina speciale del trasferimento infraannuale.
Per il concordato preventivo con riserva, il trasferimento della sede legale nell'anno anteriore alla domanda non incide sulla competenza, che resta ancorata alla sede originaria; il criterio opera indipendentemente dall'effettività del trasferimento e dall'intento soggettivo dell'imprenditore.
È richiamato solo come dato fattuale relativo a una precedente determina societaria, senza autonoma elaborazione decisoria sul punto.
Cass., Sez. U., 9935/2015
È richiamata per affermare il rapporto di continenza tra domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento, in quanto iniziative incompatibili volte a regolare la medesima crisi d'impresa.
Cass., Sez. U., 15872/2013
È richiamata a sostegno del principio per cui la sede principale dell'impresa coincide, in via presuntiva, con la sede legale, salvo prova della sede effettiva altrove.
Cass. 23719/2014
Richiamata per il medesimo principio sulla presunzione di coincidenza tra sede legale e sede principale effettiva.
Cass. 6886/2012
Richiamata per il medesimo principio sulla sede principale dell'impresa.
Cass. 18200/2018
Richiamata per affermare che il trasferimento della sede legale nell'anno anteriore alla procedura non rileva ai fini della competenza.
Cass. 19797/2015
Richiamata per il medesimo principio sull'irrilevanza del trasferimento infraannuale della sede legale.
Cass. 18238/2013
Richiamata per il medesimo principio sull'irrilevanza del trasferimento infraannuale della sede legale.
Cass. 26491/2017
Richiamata per affermare che la disciplina del trasferimento infraannuale prescinde dall'accertamento della fittizietà dello spostamento e si fonda su un criterio oggettivo di prossimità temporale.
Cass. 19343/2016
Richiamata nel medesimo senso sulla ratio oggettiva della norma che disciplina il trasferimento infraannuale.
Cass. 2337/2020
Richiamata per ribadire che, nell'ipotesi di trasferimento della sede nell'anno anteriore, non rilevano né l'effettività del trasferimento né lo scopo soggettivo perseguito dall'imprenditore.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la competenza territoriale va determinata avendo riguardo alla sede principale dell'impresa, cioè al luogo in cui si svolge effettivamente l'attività direttiva e amministrativa, mentre la sede legale ha valore di presunzione superabile solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- Se il trasferimento della sede legale avviene nell'anno anteriore all'avvio dell'iniziativa concorsuale, il trasferimento è irrilevante ai fini della competenza: il criterio legale opera in modo oggettivo e non richiede né la prova della fittizietà dello spostamento né l'indagine sullo scopo perseguito dall'imprenditore.
- Chi contesta la competenza fondata sulla sede effettiva deve dimostrare, con elementi specifici, che il diverso luogo indicato costituisce da tempo il centro delle decisioni strategiche e della direzione sociale; non bastano elementi attinenti alla mera operatività dell'impresa o alla residenza dell'amministratore.
- Attività come tenuta della contabilità, approvazione dei bilanci, redazione delle note integrative e gestione di precedenti procedure concorsuali sono indici della direzione e amministrazione societaria, più rilevanti della mera sede di svolgimento dell'attività produttiva o commerciale.
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