Sentenza n. 10546/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 27 giugno 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato di avere concluso il procedimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. In base all'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare l'istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite all'estero, verificare il livello e la qualità della formazione e, ove necessario, applicare misure compensative proporzionate, senza limitarsi a un raffronto meramente formale del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la fissazione del termine entro il quale l'Amministrazione deve provvedere sulla domanda avverso il silenzio.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, nel quadro normativo applicato al riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento dell'equipollenza della formazione conseguita in altro Stato membro.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito dalla legge 604/2022
Ha previsto la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza ministeriale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'Amministrazione deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi al titolo formalmente prodotto.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, può disporre misure compensative opportune e proporzionate; deve inoltre considerare anche parzialmente le qualifiche e le esperienze professionali maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante.
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