Parere n. 155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Kramorenko Yuriy contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/431723 emesso dal Ministero dell’interno in data 25 ottobre 2016, notificato il 23 novembre 2016, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2016, notificato il 23 novembre 2016, con cui era stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso straordinario deduceva l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti posti a fondamento del diniego e l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso dell'istruttoria consultiva, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria e ha successivamente adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notificazione all'interessato. Si è quindi posto il problema dell'incidenza di tale sopravvenuto provvedimento sul ricorso, e in particolare della distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia la cittadinanza italiana, in conseguenza della riapertura dell'istruttoria e dell'adozione del successivo decreto favorevole. Ha quindi escluso che si trattasse di mera sopravvenuta carenza di interesse e ha qualificato la fattispecie come cessazione della materia del contendere, poiché l'operato successivo dell'Amministrazione si è rivelato pienamente satisfattivo dell'interesse azionato. Il parere conclusivo è nel senso della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esame nel merito delle censure originariamente dedotte.
Osservazioni
Sopravvenuto rilascio della cittadinanza
La riapertura dell'istruttoria e l'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
Distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell'interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l'annullamento dell'atto impugnato diviene sostanzialmente inutile per altre ragioni, ovvero quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
domanda di concessione della cittadinanza italiana
Costituisce la disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La sua omessa comunicazione era stata dedotta dal ricorrente come autonomo motivo di impugnazione, non esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Si verifica la cessazione della materia del contendere quando un successivo provvedimento della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante l'impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone un risultato pienamente satisfattivo ottenuto attraverso l'operato successivo dell'amministrazione, mentre la carenza di interesse deriva dalla sostanziale inutilità della decisione o dalla perdita dell'interesse senza integrale soddisfazione della pretesa.
- Quando l'amministrazione riapre l'istruttoria dopo la proposizione del ricorso e adotta il provvedimento favorevole richiesto, il ricorso deve essere definito per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i motivi originari.
Ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, contro il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva censurato il provvedimento del Ministero dell'interno per:
- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti posti a fondamento del diniego;
- omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Sviluppi dell'istruttoria
A seguito della richiesta della Sezione, il Ministero dell'interno ha depositato la relazione istruttoria e ha riferito di avere riaperto l'istruttoria sulla domanda di cittadinanza alla luce degli elementi forniti dal ricorrente nel ricorso. All'esito del riesame, l'Amministrazione ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notificazione all'interessato.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha preso atto sia dell'adozione del decreto favorevole sia di quanto riferito dall'Amministrazione in ordine alla sua trasmissione per la notifica. Ha ritenuto che il ricorrente abbia così conseguito il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, in conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento amministrativo. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre, tra l'altro, quando l'annullamento dell'atto diviene sostanzialmente inutile, quando restano non impugnate ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento, oppure quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Nel caso concreto, la riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno determinato la piena soddisfazione dell'interesse del ricorrente. Non è stato pertanto necessario esaminare nel merito le censure relative al travisamento dei fatti e all'omesso preavviso di diniego.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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