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Sentenza

Sentenza n. 1363/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura U.T.G. di Torino ha rigettato la richiesta della -OMISSIS- s.r.l. di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. white list) istituito presso la medesima prefettura; b) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Prefettura - U.T.G. di Torino ha trasmesso il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. white list) istituito presso la medesima prefettura, di cui al punto sub a); c) della nota della Prefettura U.T.G. di Torino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante comunicazione ex art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. n. 159/2011; d) della nota del Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante diniego all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori della società -OMISSIS- s.r.l.; e) dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all'esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota di cui al punto a), non conosciuti dalla ricorrente; f) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente e, segnatamente: 1) la nota della -OMISSIS- s.p.a. - Società -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 7, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 per l'accertamento del requisito di cui all'art. 94 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023; 2) il provvedimento ANAC, di numero e data sconosciuto, citato nella nota -OMISSIS- di cui al precedente punto 1), con cui l'ANAC ha comunicato l'annotazione nel casellario informativo dei contratti pubblici l'emissione della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente il 17/12/2025: avverso e per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure di tutela cautelare, con contestuale domanda di decreto monocratico inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., a) della nota -OMISSIS- --OMISSIS-, recante comunicazione della decadenza “dell’attestazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS- per l’accertamento della attuale mancanza del requisito di ordine generale di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e, per l’accertamento della perdita dei requisiti di attestazione conseguente alla variazione della forma giuridica dell’impresa”; b) del verbale del Gruppo Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici e G.I.C. del -OMISSIS-; c) della nota della Prefettura di Torino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nonché degli atti e dei provvedimenti già impugnati in sede introduttiva;

Giustizia amministrativa202503182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella white list e atti antimafia e conseguenti, inclusa la decadenza dell'attestazione e l'annotazione nel casellario informatico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list adottato dalla Prefettura di Torino, nonché la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, il diniego di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, i verbali del Gruppo Interforze e gli atti conseguenti, tra cui l'avvio del procedimento per la verifica del requisito di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e l'annotazione ANAC nel casellario informatico. La vicenda riguardava una rete di imprese, dotata di autonoma soggettività giuridica, nella quale figurava quale componente del Comitato di gestione un soggetto coinvolto in un'inchiesta e successivamente condannato per riciclaggio, con esclusione dell'aggravante mafiosa. Dopo la comunicazione prefettizia degli elementi di controindicazione, una retista recedeva, il componente interessato cessava dalla carica e le imprese superstiti trasformavano la rete in una nuova società a responsabilità limitata, con nuovo organo amministrativo. La Prefettura negava comunque l'iscrizione, ravvisando un rischio infiltrativo di natura strutturale e una sostanziale continuità operativa, desunta dall'invarianza del codice fiscale, della partita IVA, della sede legale e dell'oggetto sociale, nonché dalla tempistica dell'operazione, ritenuta elusiva della normativa antimafia. La ricorrente ha dedotto violazione della normativa antimafia, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dei principi costituzionali richiamati, difetto e insufficienza di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, sproporzione, irrazionalità e sviamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la comunicazione di decadenza dell'attestazione e gli ulteriori atti del Gruppo Interforze e della Prefettura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato i provvedimenti prefettizi impugnati. Il giudice ha ribadito che il pericolo di infiltrazione mafiosa è oggetto di una valutazione prognostica, induttiva e probabilistica, non coincidente con l'accertamento penale, ma deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e su una attendibile verosimiglianza del condizionamento, secondo il criterio del più probabile che non. Non è sufficiente un sospetto o una vaga intuizione, né il mero richiamo a elementi appartenenti a una realtà societaria ormai superata. Nel caso concreto, il diniego era incentrato sul coinvolgimento di un ex componente della precedente rete di imprese e sul carattere di reato-spia del riciclaggio, senza un'adeguata istruttoria sulla successiva operazione di self cleaning, sull'estromissione del soggetto interessato e sulla nascita di una nuova società dotata di una diversa struttura organizzativa e gestionale. L'identità del codice fiscale, della partita IVA, della sede legale e dell'oggetto sociale non dimostra, di per sé, la continuità sostanziale né l'attuale esposizione della nuova società al condizionamento criminale. Mancava inoltre l'analisi di legami stabili, pregnanti e consistenti tra la nuova compagine e l'ambiente criminale, ovvero di rapporti idonei ad attualizzare il precedente rischio. Il mero mantenimento dell'attività sociale non può rendere inutili le misure di self cleaning né imporre all'impresa di cambiare settore per sottrarsi agli effetti di precedenti controindicazioni. I motivi aggiunti relativi alla nota concernente il ritiro dell'attestazione sono stati dichiarati improcedibili, poiché il ritiro era conseguenza della trasformazione della rete in società a responsabilità limitata. L'Amministrazione dell'Interno è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dell'altra parte privata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    Costituisce la base normativa delle liste provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, comunemente denominate white list.

  • d.P.C.M. 18 aprile 2013

    Disciplina richiamata per l'iscrizione nelle white list provinciali.

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    Individua il presupposto sostanziale dell'informazione antimafia in una fattispecie di pericolo attuale, da desumere da elementi concreti e non meramente ipotetici.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Prevede elementi tipizzati, tra cui i cosiddetti reati spia, utilizzabili nella valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Consente di desumere il tentativo di infiltrazione anche da condanne non definitive per reati strumentali alle organizzazioni criminali, ma solo unitamente a concreti elementi che dimostrino l'agevolazione o il condizionamento dell'attività d'impresa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Disciplina la comunicazione degli elementi di controindicazione ai fini antimafia e la possibilità per l'interessato di presentare osservazioni.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata tra quelle applicabili agli strumenti e alle valutazioni antimafia, senza ulteriore interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; il diniego è stato annullato per insufficienza motivazionale e istruttoria.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Requisito generale verificato nell'ambito degli atti conseguenti, compresa la comunicazione della decadenza dell'attestazione.

  • art. 11, comma 7, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    Disposizione posta a fondamento dell'avvio del procedimento di verifica del requisito generale di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

  • art. 648-bis c.p.

    Il reato di riciclaggio è stato considerato dalla Prefettura quale reato-spia, ma il TAR ha ritenuto insufficiente il suo richiamo rispetto alla nuova compagine societaria, anche in ragione dell'esclusione dell'aggravante mafiosa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione induttiva e probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; non può ridursi a un mero sospetto o a una vaga intuizione dell'amministrazione.
  • Il richiamo a un reato-spia commesso o contestato a un soggetto collegato a una precedente compagine societaria non è sufficiente, da solo, a giustificare il diniego di iscrizione nella white list nei confronti di una nuova società, quando il soggetto sia stato estromesso e l'amministrazione non dimostri l'attuale persistenza di legami con l'ambiente criminale.
  • L'invarianza del codice fiscale, della partita IVA, della sede legale o dell'oggetto sociale non dimostra di per sé la continuità sostanziale tra una precedente rete di imprese e una nuova società, né prova l'attuale esposizione di quest'ultima al condizionamento mafioso.
  • Per trasferire a una nuova impresa il rischio di infiltrazione riferibile a un diverso operatore economico o a una precedente compagine sono necessari rapporti e legami stabili, pregnanti e consistenti, idonei a evidenziare partecipazione, soggezione o contagio criminale; non è ammessa un'estensione automatica delle controindicazioni antimafia.
  • L'operazione di self cleaning deve essere oggetto di una specifica valutazione amministrativa. Il mantenimento dell'attività economica o dell'oggetto sociale non rende inutili le misure organizzative adottate e non impone all'impresa di cambiare settore per dimostrare la cessazione del rischio infiltrativo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamentoEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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