Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errata qualificazione giuridica del fatto: il ricorrente contestava l’applicazione della disciplina del reato continuato (cumulo giuridico) a due violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 relative alla simultanea detenzione di circa 10 kg di hashish e 5 kg di marijuana. Sosteneva che la detenzione era un unico fatto storico (ricezione simultanea in un borsone) e che, trattandosi di sostanze ricomprese nella stessa tabella, doveva configurarsi un unico reato e non due reati posti in continuazione, con conseguente incidenza sulla determinazione della pena concordata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha concluso che la simultanea detenzione, nello stesso contesto e momento, di hashish e marijuana (entrambe ricomprese nella medesima tabella del Testo unico stupefacenti) integra un unico reato, non due reati da porre in continuazione. Per l’errore di qualificazione giuridica contenuto nell’accordo tra le parti e recepito dal giudice, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Foggia per il prosieguo, dando alle parti la possibilità di rinegoziare l’accordo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90

    La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la fattispecie applicabile fosse quella dell'art. 73 comma 4; quando sostanze diverse appartengono alla stessa tabella e la detenzione è simultanea in un unico contesto, si configura un unico reato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito prescelto per l’applicazione della pena concordata. La Corte ha valutato l’origine dell'accordo e l'eventuale errore di qualificazione contenuto nello stesso, non problemi formali del rito.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati/continuazione: la Corte ha ricostruito che la sua applicazione era errata nel caso della detenzione simultanea di sostanze appartenenti alla stessa tabella, poiché la fattispecie è unica.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90

    Norma prevista in sentenza per l'aumento della pena; la Corte non ha censurato l'applicazione della maggiorazione in astratto ma ha ritenuto erroneo l'ulteriore aumento dovuto alla continuazione, non applicabile se il fatto è uno solo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che l'errata qualificazione giuridica in una sentenza di applicazione della pena è deducibile in Cassazione se l'errore è manifesto; questo principio ha reso ammissibile il ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 32/2014

    Richiamata per individuare correttamente la fattispecie applicabile (art. 73, comma 4) alle sostanze sequestrate.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U n. 51063/2018 Murolo; Sez. 3 n. 23150/2019 El Zitouni)

    Richiamati i principi secondo cui la simultanea detenzione è reato unico se le sostanze appartengono alla stessa tabella e avviene nello stesso contesto; ove l'errore di qualificazione sia manifesto, l'accordo di patteggiamento può essere annullato.

Massime di principio

  • La detenzione simultanea di più sostanze stupefacenti costituisce reati distinti da porre in continuazione solo se le sostanze appartengono a tabelle diverse o gruppi omogenei diversi; se appartengono alla stessa tabella e la detenzione è contemporanea nello stesso contesto, si configura un unico reato.
  • L'applicazione dell'istituto della continuazione incide direttamente sulla misura della pena: se la continuazione è stata erroneamente riconosciuta, le maggiorazioni della pena connesse possono essere cassate.
  • In caso di sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) che recepisce un accordo, un errore manifesto di qualificazione giuridica contenuto nell'accordo rende invalido l'intero patteggiamento e giustifica l'annullamento senza rinvio per consentire la rinegoziazione.
  • Le questioni di errata qualificazione giuridica sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., se l'errore è manifesto e comprensibile senza margini di opinabilità.
  • Nel valutare se si tratta di reato unico o di reati multipli, occorre considerare il fatto storico (tempo, luogo, modalità) e la collocazione delle sostanze nelle tabelle legislative; la mera diversità materiale delle sostanze non è sufficiente a qualificare più reati se sussistono simultaneità e omogeneità di contesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.