Sentenza n. 443/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 648/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 219/2024, DEL TRIBUNALE DI IVREA SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 12/11/2024, NOTIFICATA IL 14/11/2024, PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 3.905,22 A PARTE RICORRENTE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.905,22 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dato integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Nonostante l'avvenuta soddisfazione della pretesa, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'inadempimento iniziale avesse reso necessario il ricorso. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'intervenuta esecuzione nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere.
D.M. 55/2014
I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito della controversia.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente, nel corso del giudizio, il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato azionato in ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'intervenuta ottemperanza in corso di causa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale quando l'inadempimento iniziale abbia reso necessario il ricorso.
- In un giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile di condanna al pagamento di somme, la soddisfazione della pretesa principale può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando il ricorso chieda altresì interessi e la nomina di un commissario ad acta.
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