Cassazione Penale, Sentenza n. 24721/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di Luca Balducci in relazione ai fatti avvenuti il 09/03/2020 nella casa circondariale di Foggia (rivolta, danneggiamenti, incendio, sottrazione di chiavi e opposizione a pubblico ufficiale). Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) preliminarmente, la nullità o inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per carenza dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; 2) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) rispetto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274, co.1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che il ruolo tenuto dal Balducci fu marginale e non di capo della rivolta; 3) vizio di motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rilevando che gli eventi vanno inquadrati nel contesto eccezionale della pandemia da Covid-19 e delle restrizioni carcerarie, che li renderebbero non ripetibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o generiche le censure dedotte: sul primo punto ha confermato che l'appello del Pubblico Ministero era ammissibile perché il Tribunale del riesame aveva svolto una specifica valutazione sull'ammissibilità e sulle esigenze cautelari; sui profili di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente motivato la presenza di elementi concreti e non meramente congetturali (gravità dei fatti, personalità e precedenti dell'indagato, modalità esecutive) tali da rendere attuale e concreto il rischio di recidiva, nonostante il tempo trascorso e il contesto pandemico. Ha inoltre respinto la censura sulla presunta discrepanza fra la contestazione (ruolo di istigato) e l'affermazione motivazionale sul ruolo dinamico del ricorrente, ritenendo congruente la ricostruzione dei giudici di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma richiamata come base dell'appello cautelare proposto in sede di tribunale; la Corte registra che il Tribunale ha correttamente esaminato l'appello proposto ai sensi di tale norma
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
criterio di applicazione della misura cautelare fondato sul pericolo di reiterazione: la Corte conferma che è necessario motivare attualità e concretezza del rischio con elementi non meramente congetturali
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
consentito controllo in Cassazione per violazione di norme processuali; il motivo relativo alla presunta inammissibilità dell'appello del PM è stato esaminato alla luce dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
consente la censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il controllo in legittimità è limitato a vizi argomentativi manifesti e non a rivalutazione del merito
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamati come parametri sui requisiti formali e di specificità dell'appello del Pubblico Ministero; la Corte individua i casi in cui il mero richiamo alla domanda originaria è inammissibile, ma riconosce che qui il Tribunale ha valutato la specificità
art. 61, n. 5), 110, 112 comma 1 n. 1), art. 337 e art. 419 c.p.
norme penali citate come contestazioni di merito nei confronti dell'indagato per i fatti connessi alla rivolta carceraria; la sentenza non entra nel merito della colpevolezza ma rileva che la gravità degli illeciti è stata considerata dai giudici di merito nella valutazione cautelare
art. 616 c.p.p.
norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 28 Reg. es. c.p.p.
adempimenti di cancelleria disposti a seguito della decisione (formalità esecutive del provvedimento)
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto di una misura cautelare deve essere specifico: il mero richiamo alla richiesta originaria è, di norma, inammissibile, salvo che il giudice di merito non abbia omesso ogni valutazione (eccezioni residue).
- Per applicare la misura cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274, co.1, lett. c)), il giudice deve motivare l'attualità e la concretezza del pericolo con elementi concreti e non meramente congetturali (modalità del fatto, personalità, precedenti, comportamento successivo).
- Il contesto eccezionale (es. emergenza pandemica) non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve valutare se gli eventi siano veramente irripetibili o se invece abbiano fatto emergere una propensione criminosa stabile nell'indagato.
- Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità/contraddittorietà del percorso argomentativo; non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa riconsiderazione delle prove.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento e, quando previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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