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Sentenza

Sentenza n. 3573/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) l’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° novembre 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n.1/42 bis, del 7 novembre 2024, nella parte in cui consente di trasmettere la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la procedura informatica presente sull’apposito portale https://concorsionline.poliziadistato.it; 2) il provvedimento implicito di esclusione dalla citata procedura concorsuale, derivante dall’assoluta impossibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione; 3) qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202413310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 3, comma 1, del bando di concorso interno per 118 posti da vice-commissario, nella parte in cui imponeva la presentazione esclusivamente telematica della domanda, nonché il provvedimento implicito di esclusione derivante dall'impossibilità di inoltrarla

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in possesso di una laurea specialistica in giurisprudenza, aveva tentato dal 7 novembre 2024 di presentare la domanda di partecipazione al concorso interno per 118 posti da vice-commissario della Polizia di Stato. Il sistema informatico consentiva tuttavia di completare la procedura soltanto ai candidati la cui laurea presentasse una prevalenza di crediti in materie del settore IUS, pari ai due terzi del totale, impedendo alla ricorrente di inoltrare la domanda. Dopo una segnalazione all'Amministrazione da parte del sindacato, rimasta senza seguito, la ricorrente ha impugnato la clausola del bando e l'esclusione implicita, deducendo la violazione dell'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 e l'eccesso di potere per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del bando. La domanda cautelare monocratica è stata respinta, mentre quella collegiale è stata accolta ai fini dell'ammissione con riserva. Successivamente, la ricorrente non ha partecipato alle prove concorsuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sebbene la ricorrente fosse stata ammessa con riserva alle prove in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 96 del 2025, ella non ha partecipato alle prove concorsuali. Tale condotta ha determinato la perdita dell'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'esclusione, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe più prodotto un'utilità attuale nella procedura. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla clausola del bando e al funzionamento della procedura informatica. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente come parametro di legittimità della clausola concorsuale, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2, comma 1, lett. c), del bando di concorso

    La disposizione è stata indicata come parametro della censura di eccesso di potere, ma non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le norme processuali applicabili alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione alle prove concorsuali, anche quando il candidato sia stato ammesso con riserva in esecuzione di un provvedimento cautelare, determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'esclusione dalla procedura.
  • Quando il candidato ammesso con riserva non partecipa alle prove concorsuali, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure rivolte alla clausola del bando o all'esclusione implicita.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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