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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25900/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una condomina aveva impugnato la delibera assembleare con cui era stata approvata la situazione patrimoniale e il bilancio di esercizio di un condominio, contestando la mancata indicazione analitica, nel rendiconto e nel verbale, degli importi dei residui attivi e dei fondi accantonati spettanti ai singoli condomini. La controversia riguardava in particolare voci legate a canoni di locazione di beni comuni e a un fondo di riserva ordinario, che secondo la ricorrente non potevano essere trattenuti o gestiti senza l'esatta imputazione individuale. Nei motivi di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36 D.P.R. 917/1986, assumendo che la delibera dovesse indicare a pena di annullabilità le somme spettanti a ciascun condomino anche per ragioni fiscali; 2) violazione dell'art. 1130 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'amministratore dovesse rendere il conto in modo da esplicitare puntualmente voci attive e passive e quote individuali; 3) violazione dell'art. 102 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto tardive le domande di annullamento/nullità di precedenti delibere del 1997 e 1998; 4) violazione dell'art. 183 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che si trattasse di mera emendatio libelli; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo a una delibera del 1998 e all'esistenza di un fondo cassa; 6) violazione dell'art. 1135 c.c. e vizio motivazionale, assumendo l'illegittimità di un fondo cassa privo di termine e quindi vincolante a tempo indeterminato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il rendiconto condominiale deve essere chiaro e intellegibile, ma non necessita di una contabilità con il rigore dei bilanci societari né dell'indicazione nel verbale dell'esatto ammontare delle somme spettanti a ciascun singolo, se tali importi sono comunque ricavabili dai dati della delibera mediante calcolo matematico; ha inoltre confermato che le impugnazioni delle precedenti delibere erano tardive e non proponibili come mere difese, perché i vizi dedotti erano di annullabilità e richiedevano autonoma domanda entro il termine di legge; infine ha ritenuto legittima la costituzione e la gestione di un fondo cassa o fondo di riserva per esigenze della gestione condominiale, purché non si traduca in un vincolo indefinito o in una modifica generale dei criteri di riparto. Il ricorso è stato rigettato, con addebito dell'ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa del condominio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione della delibera condominiale e dichiarato inammissibili/tardive le domande nuove relative a precedenti deliberazioni. La Corte ha escluso la necessità, a pena di annullabilità, di indicare nel verbale l'esatto importo dei residui attivi spettanti a ciascun condomino, quando tali importi siano desumibili dal rendiconto e dai dati contabili. Ha poi ribadito che i vizi di annullabilità delle deliberazioni condominiali non possono essere fatti valere come mere difese o eccezioni, ma richiedono una tempestiva autonoma impugnazione. Ha infine confermato la legittimità della costituzione di un fondo cassa destinato alla gestione condominiale, non essendo emersa una previsione di vincolo a tempo indeterminato o una deroga generale e futura ai criteri legali di riparto.

Norme richiamate

  • art. 36 D.P.R. 917/1986

    Norma di natura tributaria che disciplina gli obblighi dichiarativi del singolo contribuente; non impone all'assemblea condominiale di indicare nel rendiconto, a pena di invalidità, l'ammontare delle somme spettanti ai singoli aventi diritto.

  • art. 1130 c.c.

    L'amministratore deve rendere il conto della gestione in modo chiaro e intellegibile, tale da consentire ai condomini di comprendere entrate, uscite e residui, ma non con il rigore proprio dei bilanci societari.

  • art. 102 c.p.c.

    La decisione esclude la violazione del litisconsorzio necessario, ritenendo infondata la censura sulla tardività delle domande relative a delibere diverse da quella ritualmente impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Le domande nuove o ulteriori proposte nelle memorie non sono ammissibili se non restano entro un rapporto di alternatività o sostituzione rispetto alla domanda originaria e se introducono controversie diverse dalla vicenda dedotta tempestivamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda viene comunque definita in rito, come nel caso di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni tardive.

  • art. 1135 c.c.

    L'assemblea può costituire un fondo cassa o di riserva per la gestione condominiale; ciò non viola la gestione annuale se i residui attivi sono destinati alla compensazione o alla copertura di spese future dell'esercizio successivo.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato come termine per l'impugnazione delle deliberazioni condominiali; i vizi di annullabilità devono essere fatti valere nei termini di legge con autonoma domanda.

  • D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-bis

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il rendiconto condominiale deve essere chiaro, intelligibile e documentato, ma la sua validità non richiede la stessa rigidità formale dei bilanci societari né l'indicazione analitica nel verbale dei singoli importi spettanti a ciascun condomino, se tali importi sono ricavabili dai dati contabili.
  • Quando una delibera condominiale consente di determinare i residui attivi mediante un semplice calcolo sui dati approvati, non sussiste un vizio di annullabilità per mancata espressione in cifre delle quote individuali.
  • Le deliberazioni condominiali affette da vizi di annullabilità devono essere impugnate con autonoma domanda nei termini di legge e non possono essere neutralizzate come mere eccezioni o difese incidentali in un giudizio avente ad oggetto altra deliberazione.
  • La modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. è ammissibile solo se resta nella stessa vicenda sostanziale e non introduce domande nuove, ulteriori o diverse che si aggiungano all'originaria impugnazione.
  • La costituzione di un fondo cassa o fondo di riserva per la gestione del condominio rientra nel potere discrezionale dell'assemblea e non è illegittima se serve a garantire liquidità per le spese comuni e se i residui attivi sono destinati alla compensazione o al conguaglio dell'esercizio successivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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