Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5852/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell’07.12.2025, protocollo n. 2025-1099; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202602291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio del 7 dicembre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e comunque per carenza di interesse, poiché il ricorso, iscritto al ruolo generale n. 2291 del 2026, costituiva un mero duplicato, erroneamente depositato, di un precedente ricorso già proposto dalla stessa parte davanti alla medesima Sezione e iscritto al ruolo generale n. 1805 del 2026. Tale circostanza è stata riconosciuta anche dal difensore del ricorrente in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di visto né i motivi sostanziali dedotti. La definizione è avvenuta con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo emersa in camera di consiglio la duplicazione del giudizio e la conseguente carenza di interesse alla decisione del secondo ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze concrete.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem e comunque per carenza di interesse, il ricorso che costituisca un mero duplicato di un precedente ricorso già proposto dalla stessa parte davanti al medesimo giudice e avente il medesimo oggetto.
  • La duplicazione erronea di un ricorso non impone l'esame nel merito dell'impugnazione successiva: il giudice può definirla in rito, senza pronunciarsi sulla legittimità dell'atto amministrativo contestato.
  • La riconducibilità del secondo ricorso a un mero duplicato del primo può essere rilevata d'ufficio dal giudice e, una volta emersa in camera di consiglio, consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.