Sentenza n. 831/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di archiviazione prot. P-SO/L/Q/2025/100149 emesso in data 08/12/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio ha archiviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998, ritenendo tardiva la trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente. È stata dedotta, tra le altre censure, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimità dell'archiviazione, anche in relazione alla necessità di valutare le ragioni del ritardo e l'eventuale riconducibilità dello stesso a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'atto non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'utilizzo di una procedura telematica non esclude l'obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale. Tale interlocuzione era particolarmente necessaria perché l'amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, deve valutare se il ritardo nella trasmissione del contratto sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, valutazione che presuppone il confronto con il datore di lavoro e il lavoratore. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell'adozione di un provvedimento negativo o di archiviazione sostanzialmente preclusivo dell'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e instaurare il contraddittorio procedimentale; l'obbligo non è escluso dall'impiego di una procedura telematica.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
L'amministrazione deve valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e verificare se esso dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore; tale valutazione richiede un'interlocuzione con il datore di lavoro e il lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno e alla trasmissione del contratto di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previa avviso alle parti.
Massime di principio
- L'amministrazione non può archiviare o definire negativamente un procedimento di rilascio del permesso di soggiorno senza previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, quando tale comunicazione sia dovuta.
- L'utilizzo di una procedura telematica non deroga agli obblighi di partecipazione e di contraddittorio procedimentale previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
- Quando la legge impone di valutare se il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno sia dipeso da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore, l'amministrazione deve instaurare un'interlocuzione effettiva con il lavoratore e il datore di lavoro prima di adottare l'archiviazione.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi determina l'illegittimità del provvedimento di archiviazione quando impedisce al destinatario di rappresentare circostanze rilevanti per la valutazione della non imputabilità del ritardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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