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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35574/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza alcolica, ritenendo provato che egli avesse condotto un motociclo con tasso alcolemico pari a 1,10 g/l, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto nella fascia oraria notturna tra le 22.00 e le 7.00. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo di contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il sinistro e il fermo della polizia si collocavano in un orario compatibile con l'assunzione di alcol dopo l'incidente; ha quindi affermato che lo stato di ebbrezza rilevato dagli operanti e il prelievo ematico eseguito in ospedale non sarebbero bastati a dimostrare che l'imputato fosse ubriaco già al momento della guida, essendo possibile che avesse bevuto solo dopo il sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e a sollecitare una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha valorizzato la motivazione della decisione impugnata, che aveva reputato inverosimile la tesi difensiva dell'assunzione di alcol dopo l'incidente, anche perché mai prospettata dall'imputato agli operanti, e aveva dato rilievo alla deposizione dell'operante della Polizia Locale che aveva descritto l'alito vinoso ed etilico dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    commi 1 e 2 lett. b), comma 2-bis e 2-sexies

    fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica, con aggravanti per incidente stradale e per la fascia oraria notturna.

  • art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo e non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    è richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Cass. S.U. n. 12 del 31.5.2000

    richiamata per il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.

  • Cass. S.U. n. 47289 del 24.9.2003

    richiamata per il medesimo principio sui limiti del controllo di motivazione in cassazione.

  • Cass. sez. III n. 40542 del 12.10.2007

    richiamata a sostegno del limite al riesame del merito in sede di legittimità.

  • Cass. sez. IV n. 4842 del 2.12.2003

    richiamata a sostegno del principio che la diversa lettura delle prove è preclusa al giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente incardinato sul vizio di motivazione è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il controllo di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitato alla verifica della congruità, coerenza e non manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione esauriente e logicamente coerente sugli elementi di responsabilità, le doglianze che non si confrontano specificamente con tale apparato argomentativo devono essere dichiarate inammissibili.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, la deduzione difensiva secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta solo dopo il sinistro deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito; se la sentenza ritiene tale versione inverosimile sulla base del quadro probatorio, la censura di cassazione non può tradursi in una diversa lettura del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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